Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27215/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as motive of insufficient reasoning inadmissible under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27215/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals by Droma and Monica Droma inadmissible regarding their plea bargain sentence. The appellants argued that the trial court's refusal to acquit lacked sufficient reasoning under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The Court ruled that such appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general defects in the reasoning of the trial judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misqualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in the reasoning of the trial judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentence cassation appeal insufficient reasoning procedural admissibility Criminal Procedure Code legal misqualification defendant's will commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Andrea Margotti, Gheorghe Droma e Monica Droma, affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 15/04/2025, il Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione.
art. 448 cod. proc. pen
In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
278337- 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DROMA GHEORGHE, nato in Germania il 02/02/1992 DROMA MONICA, nata in Romania il 30/12/1992 avverso la sentenza del 15/04/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 15/04/2025, il Tribunale di Roma ha applicato, su richiesta del difensore, munito di procura speciale, e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a Gheorghe Droma e a Monica Droma la pena di due anni di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di rapina ai danni di Roberto Burattini.

2. Avverso l'indicata sentenza 15/04/2025 del Tribunale di Roma, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto a firma del loro comune difensore avv. Andrea Margotti, Gheorghe Droma e Monica Droma, affidato a un unico motivo, con il quale deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., con riferimento all'art. 129 dello stesso codice, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. I ricorrenti lamentano che il Tribunale di Roma, nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., si sarebbe limitato a richiamare, in modo del tutto generico, gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, «omettendo di interpretarli e di illustrarne, sia pure succintamente, il loro significato dimostrativo», con la conseguente mancanza, mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla suddetta affermazione del Tribunale di Roma.

3. In base al nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale è dedotto il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (tra le tantissime:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337- 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l'entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del