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Ordinanza — n. 27214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed as inadmissible due to waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's settlement sentence, alleging a lack of proper reasoning and failure to evaluate conditions for non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such grievances regarding the legal qualification of facts and the assessment of non-punishment conditions are explicitly excluded from review when challenging a settlement agreement, as they constitute waived rights.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p. comma 5-bis; Art. 616 c.p.p. comma 1: Appeals against settlement sentences are inadmissible for grievances regarding the waiver of rights, the legal qualification of facts, or the assessment of non-punishment conditions, as these imply a renunciation of such arguments.

Parole chiave

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settlement agreement appeal waived rights cassation legal qualification waiver non-punishment conditions inadmissible appeal mancata attuazione degli accordi illeciti minaccia nel diritto penale ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 26/03/2025, la Corte d'appello di Lecce, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c) ed e)
Raffaele Benfatto, Mirko Monaco, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 125 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
125 e 129 dello stesso codice, che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di motivazione, usando «frasi di stile» e, in particolare, omettendo sia di «valutare la sussistenza di cause che possono determinare l'immediata declaratoria di non punibilità», ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p. comma 5-bis
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod.
Art. 616 c.p.p. comma 1
il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 26/03/2025, la Corte d'appello di Lecce, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 17/05/2024 del G.u.p.
art. 129 cod. proc. pen
Alla luce di quanto si è appena rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MIRKO, nato a Lecce il 21/09/1984 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 26/03/2025, la Corte d'appello di Lecce, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 17/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Lecce, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in quattro anni di reclusione ed € 2.000,00 di multa la pena irrogata a Mirko Monaco per i reati di percosse, minaccia, furto e danneggiamento di cui al capo a) dell'imputazione e di rapina e sequestro di persona di cui al capo b) dell'imputazione, sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per cinque anni.

2. Avverso l'indicata sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Lecce, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Raffaele Benfatto, Mirko Monaco, affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e) , cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 129 dello stesso codice, che la Corte d'appello di Lecce non avrebbe adempiuto al proprio obbligo di motivazione, usando «frasi di stile» e, in particolare, omettendo sia di «valutare la sussistenza di cause che possono determinare l'immediata declaratoria di non punibilità», ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., sia di «verificare l'esatta configurazione giuridica del fatto addebitato all'imputato».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Alla luce di quanto si è appena rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo dì ricorso, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. nonché della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, oltre che - in modo, peraltro, del tutto generico - la Corte d'appello di Lecce avrebbe motivato utilizzando delle «frasi di stile», non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma.Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della