Cassation appeal dismissed for lack of special power of attorney by third-party interested party. The court ruled the appeal inadmissible due to missing special power of attorney. The third party argued for procedural nullity due to late document transmission. The court rejected this because the lack of special power of attorney precludes standing to appeal. The decision emphasizes strict adherence to procedural requirements for third parties. The outcome was a dismissal of the appeal with costs awarded. The ruling clarifies the necessity of special power of attorney for appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third-party interested party lacked a special power of attorney, a requirement under Article 100 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the trial court erred by failing to allow her to review documents due to their late transmission, violating her right to defense. The court held that without the special power of attorney, the third party has no standing to challenge the seizure order, rendering the procedural defects irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.p.; Art. 324 c.p.p.; Art. 111 Cost.: A third-party interested party in seizure proceedings is not authorized to file a cassation appeal against the seizure order without a special power of attorney, as this requirement is a condition of procedural standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Quinto Rossella nata a Corato (Bari) il 06/09/1972; avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025; preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere Simonetta Colella; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale, Lidia Giorgio, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari in data 23/01/2025 (depositata il 20/02/2025) ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di Rossella Quinto, compagna di Canio Francesco Antonio Muscio, avverso il decreto di sequestro preventivo dell'immobile di cui in epigrafe in quanto considerato profitto del reato di appropriazione indebita aggravata ascritta al Muscio, risultando acquistato dalla Quinto in data 20/01/2022 e pagato con bonifici provenienti dal conto corrente del Muscio in pari data, ossia tre giorni dopo l'illecita appropriazione della somma di euro 99.000,00 (oggetto di querela sporta in data 17/01/2022 da Fiocco Vincenzo) attribuita al Muscio nella sua qualità di Presidente del Comitato di gestione della rete di imprese R&D.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione Rossella Quinto, terza interessata, con un unico motivo, con il quale lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 324 comma 6 c.p.p. e conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. per difetto di contraddittorio e correlata lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 111 Cost. per avere il Tribunale del riesame omesso di porre il terzo interessato al procedimento nella condizione di censurare nel merito il decreto di sequestro preventivo a causa della tardiva trasmissione degli atti, che sono stati trasmessi al Tribunale del Riesame dopo la celebrazione dell'udienza, in violazione sia dell'art. 324 comma 6 c.p.p., anche laddove prevede che gli atti trasmessi dall'Ufficio di Procura debbono rimanere depositati in cancelleria sino al giorno dell'udienza, sia dell'art. 111 Cost., avendo diritto alla consultazione del fascicolo per autonoma legittimazione, ex art. 322 c.p.p., ad impugnare il provvedimento di sequestro e avendo così potuto difendersi esclusivamente in base agli atti in suo possesso.
In ordine alla tempestività della censura, proposta per la prima volta soltanto nel presente procedimento di legittimità, il ricorrente precisa che nel corso dell'udienza camerale del 23/01/2025 tale vizio non era ancora sorto e solo quando il Tribunale del riesame ha depositato la motivazione si è preso atto della tardiva trasmissione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto dal difensore di Rossella Quinto, terza interessata, in assenza di procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità, a norma dell'art. 100 cod. proc. pen.. La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo chiarito che, nel procedimento relativo alla restituzione dei beni sequestrati, il difensore del terzo interessato non munito di procura speciale non è legittimato a proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (sez. 5 n. 21314 del 9/4/2010, Rv. 247440; sez. 5 n. 10972 del 11/1/2013, Rv. 255186; sez. 2 n. 310 del 2018 Rv. 271722; da ultimo fra le tante sentenza n. 20984/25 non mass.). La rilevata inammissibilità, riguardando la stessa legittimazione processuale, impedisce l'esame dei motivi proposti. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2025 DEPOSFIATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE Il Consigliere estensore Il President