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Sentenza — n. 27187/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal annulled due to prescription; civil liability upheld under preponderance of probability standard.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27187/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court annulled the criminal appeal regarding the defendant's conviction for aggravated fraud, ruling that the statute of limitations had expired before the appellate judgment. While the prosecution argued that a 2017 law suspended the limitation period, the Court determined this suspension did not apply to crimes committed before the relevant legislative window. Consequently, the criminal liability was extinguished, but the civil judgment for damages was upheld because the standard of proof required is the preponderance of probability rather than the criminal standard of high logical probability.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 578 cod. proc. pen.; Art. 2043 cod. civ.; The statute of limitations for crimes committed prior to the 2017 reform does not benefit from the suspension introduced by Law 103/2017; in criminal appeals, civil liability is assessed using the preponderance of probability standard rather than the criminal standard of high logical probability.

Parole chiave

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statute of limitations suspension of prescription criminal appeal annulment civil liability standard preponderance of probability prescription extinction fraud aggravated termine di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen.
con sentenza del 12/12/2024, la cui motivazione è in corso di redazione, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
L. 103/2017
La Corte di appello ha rigettato l'eccezione sul presupposto che la L. 103/2017 avesse sospeso il decorso della prescrizione.
L. 134/2021
Art. 578 cod. proc. pen.
244274), trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen., alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n.
Art. 2043 cod. civ.
C.Cost., sent. N. 182/2021
art. 578 cod. proc. pen
244274), trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen., alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n.
art. 2043 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
2.Corre anche l'obbligo di osservare che, essendo il reato prescritto, residua unicamente la valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002
Sez. U, n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SILI Giandiego nato a Sora il 27/11/1974 avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 19/02/2025 udita relazione del consigliere Lucia Aielli; lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Sili Giandiego propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano confermativa di quella del Tribunale Lodi con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata, deducendo la mancata rilevazione del termine di prescrizione (anni sette e mesi sei), maturato il 28/01/2025 tenendo conto dei periodi di sospensione pari a gg. 74 ( una prima sospensione di gg. 60 dovuta a motivi di salute dal 10/5/2023 al 25/10/2023 ed una seconda sospensione di gg. 14 dall' 08/03/2024 al 22/03/2024).CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato.

In sede di impugnazione il ricorrente aveva eccepito l'intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione sul presupposto che la L. 103/2017 avesse sospeso il decorso della prescrizione. Tale conclusione è corretta in astratto, ma non è applicabile al caso concreto. Le Sez. U. con sentenza del 12/12/2024, la cui motivazione è in corso di redazione, hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

Nel caso esaminato il reato risulta consumato in data 15/05/2017 e, considerate le sospensioni pari gg. 74, la prescrizione risulta maturata in data 28/01/2025, prima della sentenza di appello, non potendosi computare la sospensione ex lege 103/2017, come ha fatto la Corte d'appello, posto che il reato è stato commesso il 15/05/2017. 2.Corre anche l'obbligo di osservare che, essendo il reato prescritto, residua unicamente la valutazione dell'accaduto sotto il profilo civilistico (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), trovando applicazione quanto stabilito dall'art. 578 cod. proc. pen., alla luce del percorso interpretativo tracciato dalla recente sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale la quale afferma (§ 14) che «il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non é chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.).».

Nella medesima sentenza, la Consulta osserva, tra l'altro, che, in tale percorso valutativo, il giudice penale dell'impugnazione «non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Rv. 222138). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria» (C.Cost., sent.

N. 182/2021, § 14.1). Alla luce di tali affermazioni e considerato che nel caso concreto innanzi al giudice di legittimità il ricorrente non ha posto alcuna questione in ordine alla esattezza della ricostruzione fattuale della vicenda operata dai giudici di merito, deve ritenersi incontestata la valutazione degli elementi di fatto effettuata nei precedenti gradi di giudizio che ha portato all'affermazione di 2 ft) responsabilità e che consente di mantenere ferme le statuizioni civili. Per tali motivi, difettando le ragioni di evidenza nel senso del proscioglimento dell'imputato per motivi di merito, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato é estinto per prescrizione mentre vanno confermate le statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Roma, 10 giugno 2025 Il consigliere estensore Il presidente Lucia Aielli Giovanna Verga t DEPOSITATO IN CANC