Cassation court dismisses appeal against lower court's decision to revoke pre-trial detention due to lack of urgency and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed the Naples Tribunal's order revoking pre-trial detention for Pasquale Casoria, citing procedural violations and contradictory reasoning regarding intercepted conversations. The court found the lower court's assessment of evidence, including the exclusion of mafia aggravating circumstances and the lack of current urgency, was logical and well-motivated. Consequently, the appeal was rejected, upholding the decision to release the defendant pending further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273, 274-275, 291, comma 2, cod. proc. pen.; The court of cassation holds that a lower court's evaluation of intercepted evidence and the absence of urgent need for detention are not subject to revision absent a clear distortion of facts or manifest illogicality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di Casoria Pasquale nato a Mugnano di Napoli il 16/05/1979 avverso la ordinanza del 21/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli l'ordinanza con rinvio ad altro collegio del TDL di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21 febbraio 2025 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, annullava per mancanza di esigenze cautelari l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Pasquale Casoria, sottoposto a indagini per il reato di corruzione propria (art. 318 cod. pen.) con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, commesso - secondo la imputazione provvisoria - quale consigliere comunale di maggioranza del Comune di Giugliano in Campania, in concorso con Antonio Poziello e Paolo Liccardo, rispettivamente Sindaco e consigliere di maggioranza dello stesso Comune, nonché con Michele Olimpio e Stefano Cecere, reggenti del clan Mallardo, cui sarebbe stata destinata parte della tangente versata ai primi tre da un soggetto non individuato, titolare di poteri decisionali all'interno dell'A.T.I.
Teknoservice s.r.I., aggiudicataria di un appalto indetto dal Comune di Giugliano in Campania avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani. Esclusa la sussistenza dell'aggravante, il Tribunale riteneva la incompetenza del G.i.p. distrettuale che aveva emesso la misura e la competenza del Tribunale di Napoli Nord.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento per "inosservanza delle norme processuali sulla sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ed in particolare sulla sussistenza dei gravi indizi (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (artt. 274-275 c.p.p.); illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione poiché carente o fondata su erronei presupposti di fatto". Ritenendo insussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, il Tribunale ha omesso di considerare significativi elementi che provano il coinvolgimento nella vicenda di Michele Olimpio e Stefano Cecere, reggenti del clan Mallardo, che ricevettero una quota della tangente, e di Paolo Liccardo, che agì quale intermediario nei rapporti con l'organizzazione criminale e i pubblici amministratori corrotti.
Da una serie di conversazioni intercettate, in parte riportate nel ricorso, emerge con chiarezza l'esistenza di un previo accordo fra gli amministratori e gli appartenenti al clan, partecipi anch'essi della vicenda corruttiva. La motivazione è contraddittoria là dove, dopo avere riconosciuto che Poziello aveva stretto un accordo con il clan Mallardo per garantirsi l'elezione alle consultazioni amministrative del 2020, in base al quale alla organizzazione sarebbe stata destinata parte delle tangenti ricevute nella illecita gestione degli appalti, ha poi escluso la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, valorizzando la mancanza di intercettazioni concernenti i vantaggi economici ottenuti dal sodalizio in forza delle condotte corruttive in contestazione: non si può escludere, infatti, che alcune rilevanti conversazioni siano sfuggite alla registrazione.
Il Tribunale ha poi omesso ogni riferimento all'incontro tenutosi il 17 gennaio 2020 a casa di Andrea Abbate, che fungeva da tramite tra il clan e la politica, nel corso del quale si era discusso con i consiglieri comunali Liccardo e Guarino del mancato rispetto da parte del Sindaco Poziello degli accordi corruttivi. Risulta altresì inconferente la circostanza del mancato riconoscimento della gravità indiziaria in relazione al reato di cui al capo 15, relativo al voto di scambio nelle elezioni dell'anno 2015. Quanto alle esigenze cautelari, la stessa ordinanza, a proposito dei legami tra il clan camorristico Mallardo e i pubblici amministratori, ha evocato "il dubbio circa la stabile infiltrazione della malavita organizzata nella gestione dell'ente territoriale"; gli episodi contestati, pertanto, non vanno valutati isolatamente.
Inoltre, il sistema illecito di controllo del Comune di Giugliano in Campania, fondato anche sull'accertata contiguità tra camorra e politica, è talmente radicato e diffuso da non poterlo ritenere cessato solo perché alcuni soggetti si sono dimessi o non ricoprono più cariche pubbliche.
3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ex art. 611 cod. proc. pen. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e in parte generico.
5. La pretesa sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata dal ricorrente sostenuta nella sostanza proponendo una rilettura di una serie di conversazioni intercettate, dalle quali - secondo quanto ritenuto dal Tribunale - sarebbe escluso che del patto corruttivo contestato al capo 24) dell'imputazione, intervenuto fra Pasquale Casoria, all'epoca consigliere comunale, e il sindaco Antonio Poziello, entrambi "mossi esclusivamente da personali ed egoistici interessi" (pag. 9), avesse beneficiato il clan Mallardo.7/ La deduzione, però, contrasta con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.
In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01;
Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 - 01). Del tutto congetturale, poi, e comunque inidonea a contrastare le valutazioni del Tribunale è la deduzione del ricorrente secondo la quale "non può escludersi che alcune conversazioni di particolare rilevanza siano state tenute lontano dalle fonti di captazione e dunque siano sfuggite alla registrazione". Inoltre, il Pubblico ministero sostiene che le conversazioni intercettate proverebbero "il coinvolgimento nella vicenda di Olimpio Michele e Cecere Stefano", obliterando che il Tribunale ha evidenziato che anche il G.i.p., accertato che al clan non era pervenuta alcuna somma di denaro, aveva escluso detto coinvolgimento dei due, indicati invece dal ricorrente come i reggenti del clan Mallardo destinati a ricevere parte dei proventi della corruzione (tant'è che "non si comprende chi avrebbe agito nell'interesse dall'associazione e in che modo" - pag. 9).
L'ordinanza ha altresì escluso che fosse dimostrata la vicinanza di Casoria al clan sulla base delle generiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Caracallo, non aventi ad oggetto, in ogni caso, la corruzione di cui si tratta. La motivazione, dunque, non è né contraddittoria né illogica.
6. Anche le argomentazioni spese dal Tribunale per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari sono incensurabili. L'ordinanza ha evidenziato che il fatto contestato risale a quasi sei anni fa, che Casoria non ricopre più alcun ruolo nell'amministrazione comunale di Giugliano né risulta avere tenuto successivamente condotte penalmente rilevanti e che la società della quale egli è dipendente è stata esclusa dal 2023 dalla gestione dell'appalto sulla raccolta dei rifiuti. Dette circostanze, poi, rendono chiaro che, anche diversamente opinando, in ogni caso non vi sarebbe stata l'urgenza di emettere la misura cautelare, ai sensi degli artt. 291, comma 2, e 27 cod. proc. pen., peraltro neppure indicata dal Pubblico ministero.
Va ricordato, infatti, che con la sentenza Giacobbe (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Rv. 279092 - 01) le Sezioni Unite hanno affermato che anche il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, compresa quella della «urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274» cod. proc. pen., in assenza dell