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Sentenza — n. 27182/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27182/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Terraglia, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 750 euro di multa, emessa il 15 luglio 2024 dal Tribunale di Lucca, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2024, per il reato di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 629-bis cod. proc. pen, art. 640 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Terraglia, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 750 euro di multa, emessa il 15 luglio 2024 dal Tribunale di Lucca, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2024, per il reato di ricettazione.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero oltraggio alla corte ricorso effettivo difetto di legittimazione del ministero pubblico perseguimento penale per diffamazione domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 629-bis cod. proc. pen
Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen.
art. 640 cod. proc. pen
629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod.
art. 122 cod. proc. pen
pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Terraglia Francesco nato a Viareggio il 30/06/1977 avverso la ordinanza del 18/02/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. Massimo Landi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2025 la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato presentata ex art. 629-bis cod. proc. pen. nell'interesse di Francesco Terraglia, in relazione alla sentenza di condanna alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 750 euro di multa, emessa il 15 luglio 2024 dal Tribunale di Lucca, divenuta irrevocabile il 14 dicembre 2024, per il reato di ricettazione.

2. Ha proposto ricorso Francesco Terraglia, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in ragione della errata applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. nonché per la manifesta illogicità della motivazione. Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con argomentazioni alle quali ha replicato la difesa, con memoria tardivamente depositata.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da un difensore privo della procura speciale per proporre ricorso per cassazione. L'art. 629-bis cod. proc. pen. prevede che la richiesta di rescissione del giudicato sia presentata alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di rito. Quanto all'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di appello, l'art. 629-bis rinvia all'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, istituto che prevede, per la proposizione sia della richiesta dinanzi alla Corte territoriale sia del ricorso per cassazione, quale condizione di legittimazione, che il difensore sia munito di procura speciale (vds., ad es., Sez. 3, n. 18016 del 08/01/2019, Morejon Rodriguez, Rv. 276080 - 01).

Le Sezioni Unite, con riferimento a un altro mezzo straordinario di impugnazione, qual è quello previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., hanno statuito che «è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, ossia di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria» (Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01).Va ribadito, pertanto, che, in tema di rescissione del giudicato ex art. 629- bis cod. proc. pen., è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale autenticata (vds.

Sez. 5, n. 6229 del 17/11/2020, dep. 2021, Preda, Rv. 280534 - 01 nonché Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 - 01; più di recente cfr. Sez. 2, n. 920 del 28/11/2023, dep. 2024, Egusquiza, non mass.).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c