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Sentenza — n. 27179/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for fraud due to failure to assess co-accused's credibility under Art. 192 c.p.p.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's conviction for fraud against the appellant, Cavallari Alessandro, due to a failure to properly evaluate the credibility of his co-accused, Cianciolo Carla. The defense argued that the trial judges relied solely on the co-accused's statements without adequately assessing her personal background, social conditions, or the internal consistency of her declarations. The court held that the lower courts' reasoning was legally flawed because they treated documents originating from the same declarant as external corroboration, thereby violating the mandatory criteria for evaluating witness credibility under Article 192 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, c.p.p.; The judge must first assess the declarant's credibility regarding their personality and social conditions, then verify the internal consistency of their statements, and finally examine external corroboration, rejecting documents from the same source as external evidence.

Parole chiave

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credibility assessment co-accused reliability Article 192 c.p.p. internal consistency external corroboration fraud conviction omission of reasoning valutazione della credibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
255553) ha da tempo affermato il principio secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod.
art. 640 cod. pen
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Cavallari Alessandro, tramite difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002
Questa Corte (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002,Rv.
Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004
225565; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv.
Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013
230716; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cavallari Alessandro nato a Bologna il 30/12/1970 avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna in data 29/01/2025 udita la relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/01/2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale di Bologna del 09/05/2022 con la quale Cavallari Alessandro è stato condannato alla pena di giustizia per due episodi di truffa in concorso con Cianciolo Carla.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Cavallari Alessandro, tramite difensore, il quale deduce violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. ed illogicità della motivazione per non avere i giudici di merito motivato in ordine alla responsabilità dell'impugnante siccome ricavata, unicamente, dalle dichiarazioni della coimputata Cianciolo la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all'omessa motivazione circa la ritenuta attendibilità della coimputata Cianciolo le cui dichiarazioni, poste a fondamento del giudizio di penale responsabilità del Cavalllari, non sono state sottoposte al doveroso vaglio di attendibilità. Questa Corte (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002,Rv. 225565; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, Rv. 230716; Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, Rv. 255553) ha da tempo affermato il principio secondo cui ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; infine deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

Questo esame deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa. In presenza di tutti i suddetti requisiti, la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato. 2.Nel caso esaminato entrambi i giudici di merito hanno disatteso le censure difensive con le quali si contestava la attendibilità della coimputata Cianciolo, per la mancanza di riscontri esterni individualizzanti alle sue dichiarazioni, ritenendo che dette dichiarazioni fossero intrinsecamente credibili in quanto la Cianciolo non avrebbe avuto alcuna ragione per mentire e oggettivamente credibili in quanto suffragate da riscontri documentali esterni.

Si tratta di una motivazione illogica e giuridicamente scorretta perché non tiene conto dei criteri valutativi della prova dichiarativa resa dal coimputato e sostanzialmente omette di rispondere alle censure difensive avanzate, sul punto, dalla difesa in sede di appello. In particolare, la motivazione sulla credibilità soggettiva del dichiarante è carente in quanto omette di valutare la personalità, le condizioni socio-economiche e familiari, i rapporti con il chiamato in correità e la genesi remota e prossima della risoluzione alla confessione e all'accusa della coautrice e complice; né il giudice ha verificato l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri come precisione, coerenza, costanza, spontaneità; in ultimo il giudice ha riscontrato la credibilità dichiarante facendo riferimento ai "documenti acquisiti" senza considerare che trattandosi di documenti provenienti dalla stessa dichiarante, essi non possono avere valenza di riscontro esterno.

3. A diverse conclusioni non è possibile pervenire nemmeno considerando le dichiarazioni dei testi Carpanelli e Banchieri i quali hanno riferito di avere interloquito con il complice della „t, Cianciolo solo telefonicamente e non hanno proceduto all'individuazione di tale soggetto per cui non è dato sapere se lo stesso si identifichi con il ricorrente. 4.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte