Cassation annuls lower court order for release due to contradictory and illogical reasoning regarding intercepted evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica sought cassation against a Florence tribunal order releasing Roffo Carlo on bail, arguing the lower court's reasoning was contradictory and illogical. The court found the tribunal had misinterpreted intercepted conversations and ignored key evidence regarding Roffo's involvement in a robbery. Consequently, the cassation court annulled the release order and remanded the case for a new factual examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 cod. proc. pen., lett. e; The cassation court cannot re-evaluate facts or establish new principles when annulling for illogical reasoning, but the remitting judge is free to adopt a different factual path without being bound by the specific reasoning of the annulled order.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZEnel procedimento a carico di: ROFFO CARLO nato a NAPOLI il 28/01/1980 avverso l'ordinanza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale distrettuale del riesame di Firenze per nuovo esame;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 28 febbraio 2025 la il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelar', in accoglimento della richiesta di riesame proposta da Roffo Carlo avverso l'ordinanza emessa il 29 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, con la quale era stata applicata nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso, annullava detta ultima ordinanza ordinando l'immediata liberazione del Roffo se non detenuto per altra causa.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Assumeva che nel motivare la ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza il Tribunale aveva travisato le risultanze probatorie e aveva omesso di valutare prove acquisite. Deduceva in particolare che il giudice della cautela aveva dato una lettura errata del contenuto della conversazione intercorsa in data 4 agosto 2024 fra il Roffo e Salamandro Gennaro, fatta oggetto di captazione, nel corso della quale il primo aveva rappresentato al secondo che il coimputato Di Martino Pasquale, uno degli autori materiali della rapina, "con l'inganno" gli aveva chiesto in prestito il ciclomotore che aveva utilizzato per compiere la rapina.
Riteneva il ricorrente che il Roffo fosse ben consapevole di aver messo a disposizione il proprio ciclomotore per compiere la rapina e avesse reso al Salamandro dichiarazioni compiacenti per giustificare il fatto che quest'ultimo - soggetto di spicco fra quelli facenti parte del gruppo criminale con il quale il Roffo aveva non occasionali contatti - non era stato informato dell'intrapresa criminosa, evitando in tal modo di subire le conseguenze di tale omissione. Assumeva che il giudice della cautela, nell'affermare che "non vi sono altri riferimenti al Roffo e alla sua partecipazione alla pregressa rapina del 28 giugno 2024" (v. pag. 10 dell'ordinanza impugnata) non aveva considerato una serie di elementi acquisiti al processo e che costituivano la chiave per la corretta interpretazione del citato colloquio intercettato, quali i ripetuti contatti telefonici intercorsi, il giorno della rapina e il giorno prima, tra il Di Martino e il Roffo, anche su iniziativa di quest'ultimo (in particolare ben otto tentativi di chiamata collocati temporalmente subito dopo la rapina), nonché il fatto che lo stesso giorno della rapina il Di Martino si era recato a casa del Roffo, ove aveva pernottato e si era trattenuto fino alle ore 11,40 del giorni successivo, circostanza che il Roffo, nel corso della conversazione sopra richiamata, aveva omesso di riferire al Salamandro.
Contestava, infine, la lettura che il Tribunale aveva dato alla conversazione fra presenti intervenuta il giorno successivo alla rapina fra due degli autori materiali della stessa, Fantoni Adriano e Diana Domenico, assumendo che il contenuto della stessa non conduceva a conclusioni decisive circa il numero dei concorrenti del reato in tutte le fasi dell'azione criminosa.
3. In data 8 maggio 2025 la difesa depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, che aveva ribadito le argomentazioni rassegnate con il ricorso, affermando che il Roffo aveva prestato il proprio scooter al Di Martino senza essere consapevole del fatto che il mezzo sarebbe stato utilizzato per effettuare la rapina.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La lettura del provvedimento impugnato consente di apprezzare che il giudice della cautela, nell'esprimere il giudizio sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, ha omesso di considerare e di valutare elementi ulteriori rispetto alla sopra citata conversazione telefonica risalente al 4 agosto 2024, emersi nei corso delle indagini preliminari e costituiti, come rilevato dal ricorrente, dalla presenza di ripetuti contatti telefonici intercorsi, il giorno della rapina e il giorno prima, tra il Di Martino e il Roffo, anche su iniziativa di quest'ultimo (in particolare otto tentativi di chiamata collocati temporalmente immediatamente dopo la rapina), e ancora dal fatto che lo stesso giorno della rapina il Di Martino si era recato a casa del Roffo, ove aveva pernottato e si era trattenuto fino alle ore 11,40 del giorno successivo, circostanza quest'ultima che il Roffo aveva taciuto al Salamandro, nel corso della suddetta telefonata.
La motivazione dell'ordinanza impugnata appare dunque contraddittoria nella parte in cui si afferma l'inesistenza di elementi ulteriori rispetto alla citata telefonata, a carico del Roffo. Occorre precisare che nel caso specie il vizio di motivazione risulta dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), è desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, che nel rassegnare le risultanze delle indagini dà conto dell'esistenza dei citati ulteriori elementi che tuttavia omette di valutare, e inoltre, come osservato dal ricorrente, trattasi di vizio idoneo a minare la complessiva tenuta logico - argomentativa della decisione impugnata.
Va, inoltre, evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, in tema di annullamento per vizio di motivazione, abbia riconosciuto come il giudice di rinvio mantenga nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Suprema Corte e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alla questione di diritto (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811).
Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Suprema Corte, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità": art. 606 cod. proc. pen., lett. e).
Perciò, quando il provvedimento è annullato per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata.
Ciò vuol dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo del provvedimento cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata.
In questo senso, è stato deciso che "non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660). Costituisce insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa corte, infatti, il principio in forza del quale i poteri del giudice di rinvio devono ritenersi diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, giacché, mentre, nella prima ipotesi, il giudice è vincolato al principio di diritto espresso dalla Corte, restando ferma la valutazione dei fatti come accertati nel provvedimento impugnato, nella seconda può procedersi a un nuovo esame del compendio probatorio con il limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (cfr.
Cass., Sez. 3, n. 7882/2012, Rv. 252333) 2. Alla stregua di tali rilievi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giu