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Sentenza — n. 27171/2025 — snpen Generato dall'IA

Civil party's appeal dismissed due to lack of concrete interest after acquittal by prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 27171/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because the underlying criminal case was extinguished by prescription. Although the civil party argued for violation of procedural rights regarding notification and cost allocation, the court found no concrete interest since they incurred no second-instance expenses due to non-participation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 182, comma 1 c.p.p.: A civil party's appeal is inadmissible if the civil action is extinguished by prescription, as the party lacks concrete interest in challenging the acquittal when they did not participate in the second instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party appeal lack of concrete interest prescription of crime procedural costs inadmissibility of appeal indigenza processuale non provata appropriazione semplice carenza di legittimazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 182, comma 1 c.p.p.
28954 del 27/04/2017, Iannelli) - - stante il principio generale di cui all'art. 182, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla: parte civile CROGLIA PIETRANGELO nato a POTENZA il 05/06/1967 nel procedimento a carico di: CAMPANIELLO PASQUALE nato a CANCELLO ED ARNONE il 13/02/1971 avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata a fini penali confermando le statuizioni civili e provvedendo in merito alle spese di giudizio; letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, Avv. Alfredo Plini, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, rilevandone anche la tardività; richieste reiterate nella memoria di replica a firma dell'Avv. Giovanni Stefanelli; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Fabrizio Vassallo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; fryt

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza predibattimentale in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa il 26 novembre 2014 nei confronti di Campaniello Pasquale ed appellata da quest'ultimo, ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di appropriazione indebita aggravato, perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la sentenza di primo grado e le statuizioni civili in essa contenute.

2. Ricorre per cassazione Pietrangelo Croglia, quale parte civile, deducendo:

1) violazione di legge dovuta alla mancata notifica alla parte civile dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado, cosicché la parte civile non aveva preso parte al processo di secondo grado e non aveva potuto adottare le proprie conclusioni;

2) violazione di legge per non avere la Corte condannato l'appellante alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile, atteso il principio di immanenza della sua costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto in carenza di interesse.

1. In ordine ai motivi proposti, che possono essere trattati congiuntamente, deve premettersi che la sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel primo grado di giudizio. Tale statuizione non è stata intaccata dalla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato emessa dalla Corte di appello con la sentenza predibattimentale senza contraddittorio impugnata in questa sede. Ne consegue che l'odierno interesse della parte civile a coltivare il ricorso, così come risulta anche in esso precisato, rimane soltanto quello di rimuovere la sentenza che avrebbe violato il suo diritto di vedersi riconosciuta la condanna alle spese sostenute nel grado di appello qualora vi avesse partecipato.

Tuttavia, proprio in forza della sua mancata partecipazione al giudizio di secondo grado, la parte civile non ha sostenuto alcuna spesa ad esso riconnessa, sicché il suo interesse non ha alcuna concretezza e si rivela meramente eventuale rispetto alla eccezione di nullità della sentenza impugnata - pur sussistente (in questo senso, Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli) - - stante il principio generale di cui all'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza ulteriore sanzione in 2 fr favore della Cassa delle Ammende, non rilevandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp