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Sentenza — n. 27170/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27170/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27170/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARES IMMOBILIARE S.a.s di Chinnenzi Salvatore nato a Napoli il 29/05/1995; avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/2024 uditala relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 568 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27170/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile. 2.Va anzitutto chiarito che, nella specie, si verte nell'ambio della procedura disciplinata dall'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dei beni sequestrati o confiscati. Tale disposizione, applicabile nel caso di specie ratione temporis, stabilisce che, una volta che l'amministratore giudiziario ha depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza invitando, se del caso, l'amministratore ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportune modifiche o integrazioni.

Parole chiave

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amministrazione immobiliare arretrati di mantenimento spese di trasloco deduzione delle spese di manutenzione di immobili costi di espropriazione spese amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod. proc. pen
3.Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso esaminato, il ricorrente contesta espressamente il provvedimento del giudice delegato in data 8/10/2024 il quale, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non è impugnabile (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARES IMMOBILIARE S.a.s di Chinnenzi Salvatore nato a Napoli il 29/05/1995; avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Napoli in data 08/10/2024 uditala relazione del consigliere Lucia Aielli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino il quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con provvedimento dell'8/10/2024, ha approvato il rendiconto di gestione depositato dall'amministratore giudiziario nell'ambito del proc. n. 1887/2013 r.g.n.r., avente ad oggetto beni e quote societarie riconducibili a Simeoli Angelo ed in particolare le quote della società Ares Immobiliare s.a.s. di cui era amministratore Chimenzi Francesco, imputato ex art. 12 quinquies L. 356/1992. 2.Con l'odierno ricorso Chimenzi Salvatore, attuale amministratore della predetta società, sottoposta a sequestro nel 2013 e dissequestrata nel 2024, impugna il provvedimento del 09/10/2024 (in realtà si tratta del provvedimento datato 08/10/2024), con cui il GIP ha approvato il rendiconto di gestione dell'amministratore giudiziario, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 43, co. 2, d.lgs. 159/2011, 111 Cost. e 6 CEDU per la mancanza, nel rendiconto, della documentazione afferente i costi di gestione relativi agli anni 2013, 2014, 2015 risultanti dalle scritture contabili sotto la voce "oneri diversi di gestione per un ammontare di euro 183.451,58" e per la mancata indicazione delle spese sottoposte a rimborso in favore di Ares, avente diritto alla ripetizione, a seguito della restituzione del bene. 3.Con un successivo motivo rubricato al par.1 bis, il ricorrente contesta la dichiarazione di inammissibilità della perizia contabile, richiesta dalla difesa a seguito del deposito, nell'ambito del giudizio di opposizione, della consulenza tecnica di parte che aveva evidenziato le criticità del rendiconto di gestione. 4.Con un secondo motivo deduce violazione di legge per l'omessa attività di rendicontazione in relazione al periodo in cui la società Ares avrebbe conseguito canoni mensili di locazione, violazione di legge per l'omessa rendicontazione dei costi di gestione, nonché delle fatture non incassate. 5.Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 43, co. 2, d.lgs. 159/2011, per la mancata previsione del rimborso delle spese della procedura a seguito della revoca del sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 2.Va anzitutto chiarito che, nella specie, si verte nell'ambio della procedura disciplinata dall'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011, relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dei beni sequestrati o confiscati. Tale disposizione, applicabile nel caso di specie ratione temporis, stabilisce che, una volta che l'amministratore giudiziario ha depositato il rendiconto, il giudice delegato ne verifica la regolarità e completezza invitando, se del caso, l'amministratore ad effettuare, entro il termine indicato, le eventuali e opportune modifiche o integrazioni.

A seguito di tali attività il giudice delegato ordina il deposito del rendiconto in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministero e alla Agenzia per i beni confiscati. A tale deposito segue una prima fase necessaria, tenuta dal giudice delegato nella c.d. udienza di rendiconto, caratterizzata dalla assenza di formalità, dove, se non sorgono o non continuano ad essere sostenute contestazioni, il rendiconto viene approvato.

Vi è, poi, una ulteriore fase, eventuale, nel caso in cui le contestazioni al rendiconto permangano. In questo caso il giudice delegato deve necessariamente fissare udienza davanti al collegio, il quale approva il conto o invita l'amministratore a sanare le irregolarità. Avverso l'ordinanza adottata dalcollegio è ammesso il ricorso per cassazione. L'art. 43 nulla prevede in ordine ai rimedi esperibili avverso i provvedimenti adottati dal giudice delegato. Con orientamento ormai consolidato questa Corte ha individuato il rimedio azionabile avverso i suddetti provvedimenti adottati dal giudice delegato, nell'opposizione davanti al tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione e il rimedio avverso l'ordinanza collegiale emessa all'esito di tale opposizione nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 13832 del 25/01/2018, Rv. 273039;Sez. 1, n. 6325 del 16/01/2015, Rv. 262428;

Sez. 1 nr. 41690 de115/10/2003, Rv. 226478; Sez. 1, nr. 2498 del 3/4/2000, Rv. 216019; Sez. 1, n. 21121 del 02/03/2021, Rv.281369). Più in generale, il rimedio dell'opposizione è stato ritenuto esperibile anche con riguardo ai provvedimenti del giudice delegato diversi da quelli previsti dall'art.40 cit., ma aventi natura dispositiva ed incidenti, a differenza di quelli di natura gestoria, in modo definitivo su diritti soggettivi. Si è invero osservato come l'opposizione attraverso le forme dell'incidente di esecuzione è idonea ad assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito che assicura piena tutela giurisdizionale di interessi giuridicamente rilevanti (Sez. 1,n. 21121 del 02/03/2021, Rv. 2813691). 3.Tanto premesso, rileva il Collegio che, nel caso esaminato, il ricorrente contesta espressamente il provvedimento del giudice delegato in data 8/10/2024 il quale, stante il principio di tassatività delle impugnazioni ex art. 568 cod. proc. pen., non è impugnabile (Sez. 1, n. 36343 del 08/02/2022, Rv. 283480).

4. Occorre poi notare che nel provvedimento impugnato il giudice per le indagini preliminari, ha dato atto della conformità del rendiconto "ai risultati di gestione" e che, in esito agli avvisi dati alle parti, nessuna osservazione è stata mossa. Deve ritenersi quindi che il ricorrente abbia errato nell'individuazione dell'atto da impugnare: il provvedimento del GIP dell'8/10/2024, trattandosi di provvedimento non impugnabile.

5. In ogni caso le censure difensive, quand'anche rivolte al provvedimento del giudice dell'esecuzione reso in data 24/01/2025, si limitano a reiterare doglianze afferenti il merito della vicenda: le modalità della gestione dei beni e sono pertanto non consentite (cfr. pag. 2 del provvedimento del G.E in data 24/01/2025).

6. Alla luce di quanto esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma