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Ordinanza — n. 27169/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27169/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a registered defense attorney. The appellant, Cleter Francesco, argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that under the 2017 law, appeals must be signed by a qualified defender to avoid rejection. Consequently, the court applied the mandatory fine for inadmissible appeals and dismissed the request to reduce the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 613, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered in the special roll; personal submission renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal submission registered defense attorney Cassation procedure special roll requirement abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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Art. 613, cod. proc. pen.
103, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.
Art. 129, cod. proc. pen.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 c.p
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p.
articolo 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cleter Francesco nato a Napoli il 07/08/1975 avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 25/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 25/10/2024, la Corte d'appello di Roma riformando la sentenza del Tribunale di Roma in data 05/10/2023, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.p., in relazione al delitto di cui al capo 2), ha ridotto la pena inflitta Cleter Francesco per i reati di truffa a lui contestati. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile. A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Nel caso di specie, essendo stato il ricorso presentato personalmente dall'imputato, va dichiarata l'inammissibilità del medesimo.La ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.