Cassation court annuls Rome trial court order for lack of reasoning linking seized assets to money laundering profit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Rome Trial Court's order dismissing a third-party review request by Global Starnet Ltd. The company argued that the seized assets belonged to it and were not the profit from Baetsen's money laundering, noting the original assets were already returned for a different crime. The court ruled that the trial court failed to explain why the seized property constituted the specific profit from the money laundering conviction, violating the requirement to substantiate the link between the assets and the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 324, comma 5, c.p.p.; Art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000: The review court must explicitly justify the attribution of seized assets to the specific crime of money laundering when the assets were originally seized for a different offense.
Parole chiave
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Sent. n. sez. 1291/2025 LUIGI AGOSTINACCHIO CC - 03/07/2025 ANNA MARIA DE SANTIS R.G.N. 15855/2025 PIERLUIGI CIANFROCCA - Relatore - Motivazione Semplificata DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GLOBAL STARNET LTD avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di Roma sentita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca; sentito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale FLAVIA ALEMI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentiti gli Avv.ti GIAN DOMENICO CAIAZZA e CLAUDIO GIUSEPPE INDELICATO, che hanno insistito per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 19/03/2025 il Tribunale di Roma ha respinto l’istanza di riesame proposta da GLOBAL STARNET LTD, quale terzo interessato, contro il decreto con cui la Corte d’appello, in data 24/12/2024, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni costituenti profitto del reato di riciclaggio in relazione ai quali il Baetsen era stato condannato per detta imputazione ed asseritamente diverso dal profitto del reato associativo di cui al CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27056/2025 Roma, lì, 23/07/2025 capo A) per cui era intervenuta sentenza di proscioglimento nei confronti del Corallo per prescrizione.
2. Ricorre per cassazione GLOBAL STARNET LTD a mezzo del difensore e procuratore speciale che deduce violazione di legge con riguardo all’omessa trattazione dell’unico tema deducibile dal terzo interessato ed alla mancata risposta alle censure difensive concernenti l’appartenenza dei beni attinti dal sequestro preventivo alla società ricorrente estranea ai fatti: rileva che GLOBAL STARNET LTD aveva avanzato istanza di riesame contro il decreto della Corte d’appello di Roma in quanto titolare dei beni attinti dal vincolo cautelare profilo che, tuttavia, il Tribunale del Riesame non ha affrontato limitandosi a rilevare la legittimazione formale all’impugnazione e sostenendo che, a fronte del proscioglimento del Corallo per il capo A), il profitto oggetto della misura sarebbe diverso e non coincidente con quello derivante dal capo A), con la conseguenza per cui la restituzione dei beni al Corallo non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità del nuovo e diverso provvedimento; segnala, pertanto, l’erroneità della decisione del Tribunale che ha ritenuto di essere vincolato dalla decisione, non definitiva, sulla confisca dei beni a sua volta fondata su una motivazione insufficiente e contraddittoria circa la loro fattuale disponibilità in capo al Beatsen; sottolinea in particolare la pacifica estraneità della società alle contestazioni, circostanza su cui il Tribunale non si è confrontato e che rende irrilevante il riferimento alla obbligatorietà della misura.
3. La difesa, in data 13/06/2025, ha trasmesso motivi nuovi e, in data 14/06/2025, una loro integrazione deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all’omessa motivazione circa la sostanziale sovrapposizione del decreto impugnato rispetto ai precedenti decreti di sequestro preventivo, concretante la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.; la difesa aggiunge che la Corte territoriale aveva disposto il sequestro tuttavia omettendo di considerare che il profitto dei reati presupposto era stato restituito alle persone offese e che l’art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce l’improcedibilità del sequestro sulle somme già corrisposte all’Erario; rileva che, nel caso di specie, il profitto del reato di peculato, comprensivo di sanzioni ed interessi, era stato già interamente restituito all’Agenzia dei Monopoli mediante ratizzazione autorizzata e segnala che su tali questioni il provvedimento impugnato non ha motivato.
4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Va, invero, premesso che il riesame è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, per cui il tribunale del riesame, anche in difetto di specifici motivi di doglianza sul punto, è tenuto a motivare, seppur succintamente, in ordine alla ritenuta sussistenza sia del fumus commissi delicti, che del periculum in mora, eventualmente richiamando quanto argomentato dal primo giudice nel provvedimento genetico (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 1465 del 10/11/2023, dep. 2024, Orza, Rv. 285737-03;
Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023-01; Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508-01). La ricorrente aveva avanzato istanza di riesame sul rilievo secondo cui il complesso aziendale “appartiene indiscutibilmente ed esclusivamente alla società GLOBAL STARNET LTD richiamando, a tal proposito, inoltre la decisione intervenuta sull’analoga istanza proposta dal Corallo, di cui era stato dichiarato il difetto di legittimazione in quanto, a detta del Tribunale, “… i beni di cui la Corte d’appello di Roma ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sono esclusivamente complessi aziendali, proprietà immobiliari e conti correnti di società” e che pertanto “unici titolari di un interesse concreto all’impugnazione del decreto in esame in quanto aventi diritto alla restituzione di tali beni sono le società alle quali i beni sono stati sequestrati”.
Orbene, a fronte del rilievo difensivo e della considerazione del Tribunale, appena sopra richiamate, il provvedimento qui impugnato non dà conto delle ragioni per le quali i beni attinti dal sequestro disposto dalla Corte di appello siano riconducibili all’attività di riciclaggio contestata a ritenuta in capo a Rudolf Theodor Baetsen. In altri termini, non è dato comprendere perché i beni in sequestro costituiscano il “corpo del reato di riciclaggio ascritto all’imputato Baetsen” ovvero “il profitto del reato di riciclaggio, in relazione al quale il Baetsen è stato condannato”, essendosi i giudici di merito soffermati, pur sinteticamente, sulla praticabilità del sequestro disposto dalla Corte d’appello a titolo (ovvero in relazione a reato) diverso rispetto a quello in relazione al quale il vincolo era originariamente intervenuto.
Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato con rinvio al Tribunale di Roma, che dovrà specificamente motivare sul punto della riferibilità dei beni in sequestro al riciclaggio contestato al Baetsen. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente PIERLUIGI CIANFROCCA ANDREA PELLEGRINO