Cassation court dismisses appeals against appellate sentencing for robbery, citing inadmissible grounds regarding penalty determination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against a sentencing reduction inadmissible. The appellants argued the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the grievances concerned the application of sentencing circumstances rather than the legality of the imposed sanction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only when they allege defects in the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or the judge's divergent ruling, or the omission of a declaration of extinction of the crime by prescription; grievances regarding the application of sentencing circumstances or the determination of the penalty are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ.1415/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 22393/2025 Maria Daniela Borsellino Consigliere Giuseppe Sgadari Consigliere Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi propost i da:
1) Colucci Diego, natoa Brindisi il 09 / 1 0 / 19 94 2) Desiato Gabriele, nato aCampi Salentina l’11/08/1995 3) Colucci Luca, nato aBrindisi il 09/10/1994 avverso lasentenza del 0 2 / 0 4 /20 2 5 del la Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e iricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 2 aprile 2025 la Corte di appello di Lecce , in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava l e pen e inflitte dal primo Giudice a Diego Colucci , Gabriele Desiato e Luca Colucci per concorso in due rapin e aggravate e nel porto fuori dall ’abitazione, senza giustificato motivo, di una spranga in ferro, poi utilizzata per la commissione delle rapine.
2. Hanno proposto distinti ricors i i tre imputat i , a mezzo de i rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza p er mancan za della motivazione, non avendo la Corte verificato la sussistenza di una delle eventuali cause di proscioglimentopreviste dall’art. 129 del codice di rito.
3. I ricorsi sonoinammissibili perché proposti con un motiv o non consentito. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 - bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero –come statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 – 01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.,ad es., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01;
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 –01).
4. All’inammissibilità delle impugnazioni propost e segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremilaciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino