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Ordinanza — n. 27043/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding acquittal conditions under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27043/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's application of a settled plea was legally sound. The appellant argued the trial judgment lacked motivation for rejecting acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court held that such motivation can be merely enumerative and that the appeal did not fall within the limited grounds for review permitted by recent legislative amendments.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: An appeal challenging a judgment for lack of motivation regarding the absence of acquittal conditions is inadmissible unless the text explicitly reveals a ground for non-punishment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation acquittal conditions Article 129 CPP limited grounds review censura formulata in modo carente motivi di cassazione motivi che possono invocarsi

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 29 maggio 2025 il G.i.p del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava a Ismail Ammar la pena concordata dalle parti per il reato di tentata rapina aggravata.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, priva di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 29 maggio 2025 il G.i.p del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava a Ismail Ammar la pena concordata dalle parti per il reato di tentata rapina aggravata.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, priva di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari
Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba
Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi
Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla suddetta modifica (vds., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi,Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
281182 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain
278337 – 01;Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv.
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Testo completo

a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ.1412/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 22155/2025 Maria Daniela Borsellino Consigliere Giuseppe Sgadari Consigliere Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ammar Ismail, natoin Tunisia il 26/02/2003 avverso lasentenza del 2 9 / 0 5 /20 2 5 del G.i.p del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 29 maggio 2025 il G.i.p del Tribunale di Ancona, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,applicava a Ismail Ammar la pena concordata dalle parti per il reato di tentata rapina aggravata.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, priva di motivazione sulla ritenuta insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b ) , cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595– 01 ;

Sez. 5 , n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359 – 01; Sez. 2, n.6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085 – 01 ). Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla suddetta modifica (vds., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi,Rv. 281182 – 01; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01;Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102 – 01 ).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino