Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27041/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding sentencing determination under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27041/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was based on grounds not permitted by law for challenging a sentence under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code. The appellant argued the first-instance sentence was illogical, but the court noted the appellate court had actually modified, not confirmed, the original penalty. Consequently, the appeal was rejected as it did not address the specific statutory requirements for admissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are admissible only when alleging defects in the formation of the party's will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or the judge's divergent ruling, or the omission of a prescription declaration; complaints regarding waived grounds, non-evaluation of exemption conditions, or sentencing determinations are inadmissible unless they constitute a violation of the law regarding the imposed sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Sentencing Determination Article 599-bis Criminal Settlement Procedural Violation Cassa delle Ammende commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza emessa il 23 aprile 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 599 - bis cod. proc. pen
Con sentenza emessa il 23 aprile 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., ad es., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018
276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
274522 –01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018
272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a: ORDINANZA Andrea Pellegrino Presidente N. SEZ.1411/2025 Piero MessiniD’Agostini rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 21852/2025 Maria Daniela Borsellino Consigliere Giuseppe Sgadari Consigliere Giovanni Ariolli Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Longoni Luca,natoa Giussano il 1 5/0 7 / 19 70 avverso lasentenza del 23 / 0 4 /20 2 5 del la Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 23 aprile 2025 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione del primo Giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599 - bis cod. proc. pen. e rideterminava la pena inflitta a Luca Longoni per il reat o di rapina in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 950 di multa.

2. Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della pena irrogata nel primo grado di giudizio.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto conun motivo non consentit o . Premesso che la sentenza impugnata – diversamente da quanto affermato dalla difesa – non ha affatto confermat o la pena inflitta dal primo Giudice , va ribadito che il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 -bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come statuito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 –01) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., ad es., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 –01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 –01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 – 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 –01).

4. All’inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2025. Il Consigliere estensore IlPresidente Piero Messini D’Agostini Andrea Pellegrino