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Ordinanza — n. 27035/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27035/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain sentencing without proving a manifest error. The defense argued that the court failed to verify the source of illicit funds, but the Court held that such challenges are limited to obvious legal mistakes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargain sentencing, appeals claiming erroneous legal qualification are inadmissible unless they demonstrate a manifest error that is immediately evident from the text.

Parole chiave

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plea bargain sentencing manifest error standard inadmissible appeal erroneous qualification procedural de plano traffico dei pagamenti flussi finanziari illeciti appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero secondo la costante interpretazione della corte di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.,erronea qualificazione del fatto e violazione dell’art. 606 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 648 ter, cod. pen.
in data 11 febbraio 2025, applicava a Padovano Gaetano la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 3800,00 di multa,in ordine al delitto allo stesso contestato di cui all’art. 648 ter1 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
283023 –01; ed anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO GAETANO nato a POMPEI il 14/09/1971 avverso la sentenza dell’11/02/2025 del GIP del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 11 febbraio 2025, applicava a Padovano Gaetano la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 3800,00 di multa,in ordine al delitto allo stesso contestato di cui all’art. 648 ter1 cod. pen..

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bonelli, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart.173 disp. att. cod. proc. pen.,erronea qualificazione del fatto e violazione dell’art. 606 lett.

b) cod. proc. pen. quanto all’affermazione di responsabilità per il delitto di autoriciclaggio contestato; deduceva in particolare la difesa ricorrente, non essere stati effettuati i necessari accertamenti sull’effettivo ostacolo all’identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro movimentato a seguito dei bonifici su conti correnti incriminati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . . Ed invero secondo la costante interpretazione della corte di legittimità in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); più recentemente il principio è stato ribadito da altre pronunce secondo cui in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 –01; ed anche Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 -01).

Nel caso di specie il ricorso si profila affetto da genericità nella misura in cui non deduce quale palese errore si profili nella qualificazione giuridica dei fatti a fronte della ricostruzione degli stessi contenuta nel capo di imputazionee, rispetto ai quali, risulta essere stata avanzata dallo stesso imputato la richiesta di applicazione pena con il consenso del p.m.. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen