Cassation appeal against settlement appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the second-instance settlement judgment inadmissible de plano. The appellant's lawyer argued for a review of the sentencing reasoning, but the defendant had previously waived all other complaints in the settlement agreement. The court ruled that raising new grounds after waiving them violates procedural rules, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a second-instance settlement judgment is inadmissible if it relies on grounds that were waived by the parties in the settlement agreement.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMELLINA STEFANO nato a GENOVA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Genova, con sentenza ex art. 599 - bis cod.proc.pen. in data 9 aprile 2025, applicava a Camellina Stefano la pena concordata tra le parti di anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Zadra, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.,mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione della pena irrogata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen .. Ed invero,con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’omessa motivazione in punto determinazione della pena pur essendostata, la stessa, stabilita sulla base dell’accordo tra lo stesso imputato ed il rappresentante dell’accusacon rinuncia a tutte le rimanenti doglianze.
In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 11 luglio 2