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Ordinanza — n. 27032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement dismissed as inadmissible for raising waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the appellate settlement inadmissible de plano. The appellant's lawyer argued the lower court lacked motivation regarding acquittal grounds, yet the appellant had previously waived these specific reasons when requesting the settlement. The court ruled that raising waived grounds constitutes an inadmissible appeal under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against an appellate settlement is inadmissible if it relies on grounds that were waived by the appellant during the settlement proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility appellate settlement grounds waived reasons appeal procedural de plano criminal settlement appeal commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibilecon procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.
art. 616 cod.proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERCUKU ARMAND (CUI 021CO6M) nato il 11/04/1987 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, con sentenza ex art. 599-biscod. proc. pen. in data 10 aprile 2024, applicava a Kercuku Armand la pena concordata tra le parti di anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis1 cod. pen., in ordine al delitto allo stesso ascritto di concorso in traffico di sostanza stupefacente.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Cacaci, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. mancanza di motivazionedella sentenza impugnata in relazione alla sussistenza di cause di assoluzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibilecon procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . . Ed invero, con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’ omessa motivazione in punto affermazione di responsabilità pur avendo in sede di richiesta di concordato rinunciato ai motivi relativi alla sussistenza del reato ed alla partecipazione del ricorrente ai fatti illeciti.

Ne consegue che il ricorso è proposto per motivi non deducibili. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2024 IL