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Ordinanza — n. 27030/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging non-verification of acquittal conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27030/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued the judge failed to evaluate specific conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments are strictly excluded from cassation appeals against plea bargains, which are limited to specific statutory grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege the judge's failure to verify conditions for acquittal under Article 129, as the law restricts review to specific grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation acquittal conditions Article 129 c.p.p. de plano dismissal risarcimento alle vittime di reati usurpazione d'identità altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2-bisdell’art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
1.Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc. pen
pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018
272014 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HAJJAM ALÌ nato a MARSALA il 04/06/1988 avverso la sentenza del 08/05/2025 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.

RITENUTO IN FATTO

1.Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torino, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 8 maggio 2025, applicavaad EL HAJJAM ALÌ la pena concordata tra le parti di anni 2, mesi 10 di reclusione ed € 2.000,00 di multa in ordine a varie ipotesi di furto ed utilizzo abusivo di carte di credito allo stesso contestati, ritenuta la continuazione esterna con i fatti giudicati dal G.U.P. del Tribunale di Torino il 9-11-2023.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Bonelli, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.: -inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ed in particolare degli artt. 336 e 337 cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione della sussistenza delle querele per i fatti indicati ai capi nn.

19) e 23),non contenendo le denunce delle persone offese Stevenin e Perucca alcuna richiesta di punizione del colpevole; -violazione dell’art. 606 lett.

e) cod. proc. pen. quanto alla omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. non essendo stati evidenziati gli elementi fondanti l’affermazione di responsabilità e ciò, sia in relazione ai reati per i quali non erano stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza nella fase delle indagini preliminari, che per quei capi di imputazione relativi ad episodi nei quali le vittime del reato non avevano riconosciuto il ricorrente quale autore dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di patteggiamento per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen . . Ed invero, va ricordato che il sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento è stato oggetto di riforma attraverso una tassativa previsione dei casi di ricorso per cassazione ad opera della legge 103/2017; in particolare detta novella ha inserito un nuovo comma 2-bisdell’art. 448 cod. proc. pen. a mente del quale:” Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza”.

Proprio in applicazione della nuova disposizione la costante di legittimità,ha affermato che a i sensi dell'art. 448, comma 2 - bis , cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-biscod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01 ; ed anche Sez. 6, Ordinanza n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389 – 01 ) .

Altre pronunce hanno fatto riferimento proprio al carattere tassativo dei vizi denunciabili per dedurne ugualmente l’inammissibilità; si è così affermato come in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate. (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 -01). 1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi comporta dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione; ed invero, nel caso in esame,il ricorso, con entrambi i motivi, lamenta proprio l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento sia sotto il profilo del difetto di querela con il primo motivo, che , con riguardo alla piattaforma probatoria che si contesta con la seconda doglianza, e, ciò, pur a fronte di una pronuncia di accoglimento dell’istanza di applicazione di pena sull’accordo delle parti.

In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna de l ricorrent e al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa