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Ordinanza — n. 27029/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27029/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. Although the appellant argued for the unconstitutionality of the procedural change, the court cited established precedent confirming that personal appeals are no longer permitted for defendants. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 606, 616 cod. proc. pen.: The appeal to the Court of Cassation must be filed exclusively by a qualified lawyer; personal appeals by the accused are inadmissible, and the rejection does not violate constitutional rights to defense.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified lawyer requirement procedural exclusion court costs award aggravamento della pena rapina qualificata recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt.
Art. 606 cod. proc. pen.
In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez.U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESHAMI MORAD nato il 29/10/1983 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 7 maggio 2025, confermava la pronuncia del Tribunale di Torino del 18 dicembre 2024 che aveva condannato Eshami Morad alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina aggravata.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione l’imputato personalmente, deducendo difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed eccependo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero a seguito delle modifiche introdotte dalla leggen. 103 del 23 giugno 2017all’art. 613 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto dai difensori iscritti nell’apposito albo delle giurisdizioni superiori e non più, anche, dagli imputati personalmente. Quanto poi all’eccezione di illegittimità costituzionaleche il ricorso propone, il massimo consesso della giurisprudenza di legittimità ha già affermato come è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; in motivazione, le Sezioni Unite hannoprecisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 - 01) .

Ne consegue che l’eccezione proposta con il ricorso personale è manifestamente infondata. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma,