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Ordinanza — n. 26933/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the detained defendant personally filed it without a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26933/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by a detained defendant without a qualified lawyer. The petitioner argued for personal representation, but the law requires such appeals to be signed by a lawyer on the special register since August 2017. Consequently, the Court dismissed the appeal on subjective grounds and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.; Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation filed personally by a detained defendant is inadmissible because it must be signed by a lawyer on the special register.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing detained defendant qualified lawyer special register de plano dismissal court costs diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. a cod. proc. pen.
Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art.
Art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.
pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 610 cod. proc. pen
613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010
pen.; Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010).
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marras Enrico, nato a Cagliari il 19/02/1986, avverso la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 30/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame, con il quale si impugna la decisione del giudice per le indagini preliminari, che applica la pena su richiesta delle parti, è stato presentato presso l'Ufficio matricola della Casa Circondariale di Cagliari e proposto personalmente dall'interessato, colà detenuto per altra ragione.

Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 591 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. u., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2028, ric. Aiello, Rv. 272010). 1.1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 613 comma 1, con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., sia sotto il profilo soggettivo, giacché proposto da soggetto non legittimato, che sotto il profilo oggettivo, giacché proposto avverso provvedimento non ricorribile per i motivi dedotti (art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.).

Prevale tuttavia la causa soggettiva di inammissibilità, in quanto il ricorso proposto da soggetto non legittimato (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.) neppure può essere esaminato nel suo contenuto (parimenti inammissibile).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il