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Ordinanza — n. 26932/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the court's dismissal order is not appealable to the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26932/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it was filed against a dismissal order that is legally non-appealable. The lower court dismissed the fraud charges due to insufficient evidence and the civil nature of the alleged breach, finding no reasonable prognosis of conviction. The Court ruled that while a complaint exists for procedural defects, the Supreme Court cannot review the substantive illegality of such dismissal orders.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The dismissal order by the investigating judge is not appealable to the Supreme Court; only a complaint for procedural defects can be filed with the single-judge court, whose decision precludes cassation review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility dismissal order non-appealable investigating judge powers procedural defect complaint Supreme Court jurisdiction abbandono del procedimento per truffa ricorso per inadempienza denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 610 cod. proc. pen.
La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 -bis cod.
Legge n. 103 del 2017
pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art.
art. 410-bis cod. proc. pen
L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019
(nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv.
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Calluso Vincenzo, nato a Reggio Calabria il 21/03/1966, avverso la ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord il 22/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti.IN FATTO E IN DIRITTO .

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile, giacché proposto avverso provvedimento non impugnabile, ovvero l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le indagini preliminari, all'esito della camera di consiglio, che ha ravvisato l'inidoneità degli elementi raccolti e di quelli indicati dalla persona offesa ad identificare l'autore delle condotte di truffa denunziate e, tenuto conto della ravvisata natura civilistica dell'inadempimento contrattuale denunziato, non ha ritenuto di poter esprimere, allo stato degli atti, una ragionevole prognosi di condanna.

2. Detta statuizione non è impugnabile. 2.1. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice di rito), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo (solo per vizi procedurali del contraddittorio) rivolto al Giudice monocratico di primo grado, avverso il provvedimento che dispone l'archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto con i motivi proposti- per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (nei termini Sez. 6, n. 12244 del 7/3/2019, Rv. 275723;

Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). 2.2. La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., disposizione pure introdotta dalla legge n.103 del 2017.

3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giu