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Ordinanza — n. 26931/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26931/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the defendant without a defense attorney qualified to appear before this jurisdiction. The lower court had only modified the sentence, but the procedural defect lay in the filing method, which became mandatory after August 3, 2017. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.; Art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney qualified to appear before this court; personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing defect qualified defense attorney Court of Cassation jurisdiction procedural de plano requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate actio confessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis c.p.p.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da Aiello Angelo, nato a Napoli il 16/05/1988, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. ((r IN FATTO E IN DIRITTO. I.. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato solo quoad poenam quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte a quo, con firma autenticata dal difensore, peraltro non abilitato alla difesa presso questa giurisdizione di legittimità. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno