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Ordinanza — n. 26930/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26930/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because it was personally filed by the defendant without the required signature of a registered defense attorney. The defendant argued for personal submission, but the court noted that the appeal and the lower court's judgment were both dated after August 3, 2017, when the law explicitly mandated attorney representation for appeals. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused registered defense attorney requirement Law 103/2017 provisions de plano dismissal procedure requisito della firma autografa censura formulata in modo carente divieto di rappresentanza dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 571 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
Art. 610 comma 5 bis, cod. proc. pen.
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod.
Law No. 103 of 2017
art. 610 cod. proc. pen
a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Curcio David, nato ad Abano Terme il 25/11/1999, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 26/11/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e II ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti. IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato quella di primo grado, è stato proposto personalmente dall'imputato, che ha sottoscritto l'atto inviato alla Corte a quo, con firma neppure autenticata dal difensore. 1.1 Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui il legislatore ha inteso escludere la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.).

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen., giacché proposto da soggetto non legittimato. 2.1. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugn