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Sentenza — n. 26924/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to formal withdrawal of the legal action by the client.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26924/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the client formally withdrew the legal action. Although the client initially challenged an order dismissing a request to review a seizure, they subsequently submitted a written waiver of the appeal. The court ruled that this withdrawal is irrevocable and precludes any further examination of the case merits.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 589 c.p.p.: A formal withdrawal of an appeal is an irrevocable and binding declaration that renders the appeal inadmissible without the need for further substantive evaluation.

Parole chiave

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formal withdrawal inadmissible appeal irrevocable waiver procedural dismissal client renunciation azione di rivocazione del sequestro assenza di persecuzione restituzione in pristino

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ricorre avverso tale ordinanza Vincenzo Perillo, che, con atto a firma del difensore di fiducia, deduce, ai sensi di quanto dispone l'art. 606, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett.
Art. 589 c.p.p.
È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod.
art. 589 cod. proc. pen
È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez.
art. 591 cod. proc. pen
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci
La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass.
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi
1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass.
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti
18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez.
Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013
2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Perillo Vincenzo, nato a Napoli il 30/03/1976, avverso la ordinanza in data 07/03/2025 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. Alfonso Trapuzzano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con istanza in data 4 febbraio 2025 il difensore del ricorrente chiedeva il riesame del "provvedimento di convalida di sequestro preventivo di urgenza" emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 30 gennaio 2025. 1.1. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento qui impugnato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, giacché rivolta avverso il provvedimento di convalida del sequestro urgente emesso dal Pubblico ministero, provvedimento questo non autonomamente impugnabile.

2. Ricorre avverso tale ordinanza Vincenzo Perillo, che, con atto a firma del difensore di fiducia, deduce, ai sensi di quanto dispone l'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: 2.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento che ha stimato inammissibile l'istanza di riesame proposta avverso provvedimento ritenuto erroneamente non impugnabile, né ha provveduto a qualificare diversamente l'impugnazione.

3. In epigrafe si è dato atto che il ricorrente ha rinunciato, a mezzo del procuratore speciale all'uopo nominato, al ricorso proposto. 3.1. Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 3.2. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti;

Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). 3.3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale del ricorrente.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione dei motivi di ricorso.- 4. Alla inammissibilità, conseguente a rinuncia non argomentata -dalla sopravvenienza di ragioni determinanti carenza di interesse capaci di influire sulla c.d. soccombenza virtuale, segue per legge la condanna alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una sanzione che pare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme