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Sentenza — n. 26922/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26922/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26922/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Rapillo Assunta n. a Napoli il 17/6/1997 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/2/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 325 cod.proc.pen, art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 26922/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Ferma l'indeducibilità in questa sede di vizi di motivazione a norma dell'art. 325 cod.proc.pen., il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. 1.1 Invero, il Tribunale cautelare ha ampiamente esposto alle pagg. 2-3 le circostanze che integrano il fumus, effettuando un'ampia ricognizione della vicenda e delle fonti, dichiarative, documentali e intercettive, poste a sostegno della sussistenza del delitto di estorsione aggravata, emergenze che la ricorrente ignora, attestando i propri rilievi sull'apodittico assunto di un difetto d'offensività delle condotte ascritte al genitore indagato.

Parole chiave

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sequestro conservativo bene sequestrato sequestro del veicolo carcerazione di sicurezza diritto di essere arrestato convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod.proc.pen
1.Ferma l'indeducibilità in questa sede di vizi di motivazione a norma dell'art. 325 cod.proc.pen., il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata.
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Rapillo Assunta n. a Napoli il 17/6/1997 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/2/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Rapillo Assunta avverso il decreto in data 29/1/2025 di sequestro preventivo dell'immobile sito in Napoli, Via S. Arcangelo a Baiano nn. 47/49, con destinazione a garage, e dei rapporti di conto corrente intestati alla ditta individuale della stessa Rapillo. La misura veniva adottata a seguito dell'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rapillo Gennaro, padre della ricorrente e gestore del garage Spaccanapoli, per il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni del titolare del Parking Duomo e di due dipendenti, reiteratamente minacciati allo scopo di farli desistere dall'attività.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di Rapillo Assunta, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora siccome argomentati sulla base delle considerazioni relative alla misura personale inflitta a Rapillo Gennaro. La ricorrente sostiene che nel caso in esame non è ravvisabile un concreto ed attuale pericolo che la disponibilità dell'immobile adibito a garage possa aggravare le conseguenze del reato in quanto dalle conversazioni intercettate emergono semplici minacce che non mettono in pericolo l'incolumità della p.o. sicché non può ritenersi l'esistenza di un collegamento tra il bene sequestrato e il reato contestato. Aggiunge che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione in relazione al sequestro dei conti correnti che sono di esclusivo interesse familiare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ferma l'indeducibilità in questa sede di vizi di motivazione a norma dell'art. 325 cod.proc.pen., il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che non si rapportano criticamente all'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata. 1.1 Invero, il Tribunale cautelare ha ampiamente esposto alle pagg. 2-3 le circostanze che integrano il fumus, effettuando un'ampia ricognizione della vicenda e delle fonti, dichiarative, documentali e intercettive, poste a sostegno della sussistenza del delitto di estorsione aggravata, emergenze che la ricorrente ignora, attestando i propri rilievi sull'apodittico assunto di un difetto d'offensività delle condotte ascritte al genitore indagato.

Con riguardo al periculum l'ordinanza impugnata (pagg. 3-4) ha puntualmente chiarito il collegamento tra le condotte estorsive e la gestione del garage Spaccanapoli, evidenziando che, alla luce delle emergenze investigative, il Rapillo Gennaro, spesso accompagnato da congiunti, aveva posto in essere le condotte illecite ai danni del concorrente per garantire alla sua impresa una competitività che altrimenti non avrebbe avuto, lucrando almeno parte del fatturato dal forzoso sviamento della clientela. 1.2 Il collegio cautelare ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il sequestro preventivo c.d. impeditivo implica l'esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa e non tra il reato e il suo autore, sicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose di proprietà di un terzo, estraneo all'illecito e in buona fede, nel caso in cui la loro libera disponibilità sia idonea a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti (Sez. 3, n. 24065 del 11/04/2024, Scossa, Rv. 286552 - 01).

Infatti, ai fini della sussistenza del "periculum in mora" richiesto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, Rv. 280018 — 01; n. 42129 del 08/04/2019, Rv. 277173 — 01; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Rv. 274778 - 01). Quanto al sequestro dei conti correnti l'ordinanza censurata ha spiegato che il vincolo consegue al sequestro dell'impresa, non attinto da impugnazione, presupposto non contestato dall'interessata.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 Giugno 2025 Il Consigliere est