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Sentenza — n. 26905/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26905/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, così rigettando anche il motivo di gravame, accompagnato da documentazione di supporto allegata alla memoria del 7 gennaio 2025, con il quale si chiedeva che i doppi benefici -già riconosciuti con la sentenza di primo grado- non fossero subordinati ad alcuna condizione (effettivo rilascio dell'immobile occupato), dacché l'immobile era stato già definitivamente rilasciato dall'imputata in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado. Restava, dunque, ad avviso della ricorrente, negletta la richiesta subordinata, il cui implicito rigetto non era stato punto argomentato dalla Corte di merito.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26905/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivo di doglianza l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla richiesta elisione della subordinazione dei doppi benefici ad una condizione che si era di fatto già realizzata.

Parole chiave

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perdita dell'interesse degno di protezione motivi di cassazione autorizzazione per residenza secondaria domanda d'asilo di rom assegnazione del luogo di soggiorno permesso di dimora scaduto
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Touri Karima, nata in Marocco il 28/04/1995; avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c., in data 7 giugno 2025, dal difensore della ricorrente, avv. Spartaco Ponteduro, che ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, solo in subordine, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma, così rigettando anche il motivo di gravame, accompagnato da documentazione di supporto allegata alla memoria del 7 gennaio 2025, con il quale si chiedeva che i doppi benefici -già riconosciuti con la sentenza di primo grado- non fossero subordinati ad alcuna condizione (effettivo rilascio dell'immobile occupato), dacché l'immobile era stato già definitivamente rilasciato dall'imputata in data antecedente rispetto alla decisione di primo grado. Restava, dunque, ad avviso della ricorrente, negletta la richiesta subordinata, il cui implicito rigetto non era stato punto argomentato dalla Corte di merito.

2. Avverso tale pronuncia propone ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo a motivo di doglianza l'omessa motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla richiesta elisione della subordinazione dei doppi benefici ad una condizione che si era di fatto già realizzata.

3. Il ricorso è inammissibile, giacché carente del concreto interesse alla impugnazione. 3.1. Ed invero, ancorché sia denunziata -a giusto titolo- l'omessa motivazione in ordine alla specifica richiesta rivolta alla Corte di merito (elisione della subordinazione dei doppi benefici ad una condizione, il rilascio dell'immobile, che si era di fatto già realizzata), la doglianza non è accompagnata dal necessario interesse concreto alla impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come letto dal consolidato diritto vivente: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165 - 01), proprio perché, avendo l'imputata offerto dimostrazione della realizzazione della condizione apposta dal giudice di primo grado al riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati, tali benefici devono già ritenersi operanti in maniera incondizionata. 3.2.

Resta ferma, naturalmente, la facoltà di adire il giudice della esecuzione nel caso in cui gli organi della esecuzione dovessero ritenere ancora operante la condizione ostativa apposta dal giudice di primo grado.

4. Alla dichiarazione della inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.• 4.1. In assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, non si ritiene di condannare la ricorrente anche -al pagamento della sanzione prevista in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu