Italian Supreme Court dismisses criminal appeal due to lack of standing under Art. 613 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing to file it. The appellant, Modou Ndong, personally submitted the appeal against a conviction for aggravated robbery, but the court found he was not a legitimate party under the relevant procedural code. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; The appeal must be filed by a person legally entitled to do so; an appeal filed by an unauthorized individual is inadmissible.
Parole chiave
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PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da ANDREA PELLEGRINO - Presidente - Ord. n. sez. 1272/2025 MARCO MARIA ALMA CC - 01/07/2025 MARIA DANIELA BORSELLINO R.G.N. 20212/2025 SANDRA RECCHIONE - Relatore - ALESSANDRO LEOPIZZI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ndong Modou nato in Gambia il 24/09/2003 avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d'appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; procedimento trattato “de plano”
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 1339 del 2025 pronunciata il 20 marzo 2025, confermava la condanna di Modou Ndong per il reato di rapina aggravata.
2. Contro tale sentenza, il 7 aprile 2025 proponeva ricorso per cassazione personalmente Modou Ndong.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.
4. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26827/2025 Roma, lì, 22/07/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Sandra Recchione Andrea Pellegrino