Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for challenging plea agreement sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the appellant raised grounds not permitted by law. The appellant argued that the appellate court failed to review conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code, claiming a lack of symmetry with plea agreement procedures. The court ruled that the legislative framework for plea agreements in the second instance does not allow for such substantive challenges, limiting appeals to specific procedural defects regarding consent and the prosecutor's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. b, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; The cassation appeal against a plea agreement sentence in the second instance is inadmissible if it raises grounds not expressly provided for by law, as the legislature did not establish a symmetry with plea agreement procedures allowing for broad substantive review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO GIUSEPPE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/02/1981 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ricorso avverso l'indicata sentenza pronunciata ex art. 599 bis c.p.p. su istanza di concordato, l'imputato ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b, cod. proc. pen. per mancato vaglio delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
2. Il ricorso è inammissibile poiché dedotto per un motivo non consentito. Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen."....la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599 bis". In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte provvede a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d'ufficio ed in assenza di contraddittorio.
Al proposito va sottolineata l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 bis cod. proc. pen., poiché il ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599 bis e 602 cod. proc. pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiamento; difatti la modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il concordato in appello alcuna ipotesi di censure ricorripili per cassazione stabilendo per esso soltanto la declaratoria di inammissibilità de plano sicchè la doglianza proposta non ha fondamento nella parte in cui propone una simmetria tra sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e pronuncia ex art. 599 bis cod. proc. pen.. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello mentre alcuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti motivi rinunciati. Del resto, deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza precedente l'abrogazione del primo concordato in appello aveva già stabilito che in tema di c.d. patteggiannento in appello il giudice d'appello nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599 bis cod. proc. pen.) non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).
4. L'impugnazione è quindi inammissibile (ex art. 606 co.3 c.p.p.) con conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 giugno 2025 Il Co sigliere est. La Presidente Francesco F ont Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENAL IL 2 2