Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments and merit-based legal questions raised for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Giugliano and La Sala inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The applicants argued that the lower court failed to consider the vehicle's location and incorrectly denied a statutory mitigation based on its value. The court rejected these claims, ruling that new grounds cannot be raised in cassation and that questions requiring a re-evaluation of evidence belong to the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 of the Code of Criminal Procedure; Art. 616 of the Code of Criminal Procedure: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they raise issues not presented in the appeal judgment or require a re-evaluation of evidence and factual circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Giugliano Carmine nato a Napoliil 18/10/1975 La Sala Antonino nato a Napoliil 17/07/1970 avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto procuratore generale Giuseppe Sassone con requisitoria scritta tempestivamente depositata,concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di Carmine Giuliano ed Antonino la Sala per il reato di concorso nella ricettazione di un motorino provento di furto. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il veicolo di provenienza illecita non sarebbe stato rinvenuto nei locali della officina , ma nella via SalvatoreRosa n. 46; l a circostanza sarebbe decisiva per la riconducibilità del ciclomotore ai ricorrenti, ma non sarebbe stata esaminata. 2.2.
Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto dedotto per la prima volta in sede di legittimità. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello -trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalatocon i motivi di gravame (tra le altre:
Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep.2013, Bonaffini Rv. 256631). A ciò si aggiunge che n on sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271). 2.3.Violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.648, comma 4 cod. pen.: il veicolo ricettato veniva ritenuto di valore “non” modesto nonostante non avesse la copertura assicurativa per il furto , evidenza che dimostrava che lo stesso era di valore tale da non destare in capo al proprietario la rappresentazione di una grossa perdita economica in caso di furto; la valutazione in ordine al valore non modesto del bene avrebbe impedito la Corte di appello di valutare le ulteriori circostanze utili per concedere l'attenuante invocata. 2.4.
Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare nel merito la capacità dimostrativa delle prove con specifico riguardo alla concedibilità dell’attenuante prevista dall’art. 648,comma 4, cod. p en. , esclusa sulla base di una non rivalutabile valutazione di merito in ordine al non modesto valore de l bene trafugato. 2.5.Violazione di legge (art. 62 - bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero potuto essere concesse tenuto conto il comportamento collaborativo dimostrato in sede di perquisizione e della risalenza dei precedentivantati. 2.6.
La doglianza è manifestamente infondata. La Corte di appello, con motivazione che nonsi pres ta ad alcuna censura , rilevava i numerosi precedenti penali vantati dai ricorrenti , che indicavano una personalità incompatibile con la concessione del beneficio invocato (pag. 6 della sentenza impugnata). 2.Alla dichiarata inammissibilità deiricorsi consegue, per il disposto dell’ art. 616 co d. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.
P.Q.M Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 13 maggio 2025 I