Cassation court annuls appeal sentence regarding public utility work substitution due to failure to consider the request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the lower court's decision regarding the substitution of detention with public utility work while dismissing other arguments. The appellant argued that the appeal court incorrectly rejected her request for public utility work by focusing solely on the lack of conditions for a fine, ignoring her explicit alternative request. Consequently, the court ordered a remand to a different section of the Court of Appeal to reconsider the specific request for public utility work.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 20-bis cod. pen.: When an appeal court rejects a request for substitution of detention with public utility work by citing only the absence of conditions for a fine, without addressing the specific request for public utility work, the decision must be annulled and remanded for a new judgment on that point.
Parole chiave
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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Onorato Rita nataa NAPOLI il 18/06/1979 avverso la sentenza del 12/12/2024 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla decisione in ordine alla sostituzione della pena detentiva e rigetto nel resto
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello diNapoli confermava la condanna di Rita Onorato per il reato di truffa aggravata dall’abuso delle condizioni di minorata difesa. Alla Onorato si contestava di avere tratto in inganno Fabio Melillo inducendolo a versare la somma di 40,99 euro per l’acquisto di una macchina per il caffè posta in vendita sulla piattaforme “Ebay”. 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassa z ione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 61, n.
5) cod. pen.) e vizio di motivazione: non sussisterebbe l’aggravante dell’abuso delle condizioni di minorata difesa in quanto la ricorrente avrebbe avuto dei contatti telematici con l’acquirente che avrebbero eliso la condizione di vulnerabilità generata dalla vendita su piattaforme telematiche, consentendo una contrattazione “ordinaria”; 2.2. violazione di legge (art. 20-biscod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità: nonostante la ricorrente avesse chiesto la sostituzione della pena detentiva con il “ lavoro di pubblica utilità”, la Corte di appello aveva rigetta to l’istanza facendo riferimento alla mancanza delle condizioni per applicare la “pena pecuniaria”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Ilprimo motivo di ricorso è inammissibile in quanto proposto dalla ricorrente solo con il ricorso per cassazione, in violazione dell’art. 606, comma 3,cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo è, invece fondato. 2.1.Con l’atto di appello Rita Onorato chiedeva la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.Tuttavia la Corte diappello motivava il rigetto di so s tituzione della pena detentiva face ndo esclusivo r iferimento alla carenza delle condizioni per la applicazione della “pena pecuniaria”, senza considerare la possibilità di sostituzione con il “lavoro di pubblica utilità”, espressamente richiesto dalla ricorrente 2.2. La sentenza impugnata, sul punto, deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il giudiziosulla responsabilità deve essere dichiarato irrevocabile. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di N apoli. D ichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile il giudizio di responsabilità Così deciso,il giorno 1 4 maggio 2025 Il Consigliereestens