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Sentenza — n. 26648/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26648/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26648/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acuto Roberto nato a NAPOLI il 21/02/1989 avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso. L’Avv. Guido Picciotto, con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 274 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26648/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame le contestazioni contenute nel ric orso non indicano specifici profili di illegittimità, né tantomeno fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per il rigetto dell'appellocautelare.Si invoca, invece , una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi indiziari posti a fondamento della sussistenza del pericolo di reiterazione chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi raccolti, esclusa dalla sua competenza funzionale. Contrariamente a quanto dedotto,ai fini della identificazione il pericolo di reiterazione venivalegittimamente valutato il contesto relazionale n el quale il ricorrente era inserito.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione rischio di soggiorno illegale motivi soggettivi successivi alla fuga condizioni della detenzione preventiva reato di coazione pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 274 cod. proc. pen
violazione di legge(art. 274 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Acuto Roberto nato a NAPOLI il 21/02/1989 avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bise ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso. L’Avv. Guido Picciotto, con memoria, concludeva per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Il tribunale per il riesame delle misure cautelari di Napoli respingeva l’appello proposto contro l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva respinto l’istanza di revoca della misura cautelare imposta in relazione al delitto di ricettazione, ovvero il divieto di dimorare nel Comune di Napoli 2.Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge(art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:la motivazione sarebbe carente ed il logica in quanto (a) avrebbe fatto riferimento all'inserimento dell’Acuto nel movimento Casapound, fatto non rilevante relazione al reato di ricettazione per il quale lo stesso è stato rinviato a giudizio, (b) non avrebbe adeguatamente valutato lo stato di incensuratezza del ricorrente ed il rispetto delle prescrizioniimposte; 2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sussistenza del pericolo cautelare sarebbe stata desunta dal fatto che Napoli - luogo nel quale è stato imposto il divieto di dimora - era quello in cui si sono svolti i fatti e d ove l'imputato potrebbe incontrare i correi; tuttavia i coimputati era stati anch’essiraggiunti da misure cautelari, il che impedirebbe l’incontro paventato; a ciò si aggiungeva che se il presidio cautelare contestato fosse diretto a impedire azioni violente è evidente che le stesse potrebbero essere compiute anche al di fuori del territorio napoletano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Entrambi i motivi di ricorso contestano le valutazioni discrezionalieffettuate dai giudici della cautela in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione. In materia il collegio ribadisce che le censure sull'apprezzamento dei singoli elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell'esistenza di una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell'istante e la congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'iter logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla decisione(Sez. 1 n. 2525 del29/05/1992, Rv. 191026 , Sez. 1,n. 3492 del 22/10/1990 , Rv. 185922 ). 1.2.

Nel caso in esame le contestazioni contenute nel ric orso non indicano specifici profili di illegittimità, né tantomeno fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale per il rigetto dell'appellocautelare.Si invoca, invece , una diversa valutazione della capacità dimostrativa degli elementi indiziari posti a fondamento della sussistenza del pericolo di reiterazione chiedendo alla Cassazione una nuova valutazione degli elementi raccolti, esclusa dalla sua competenza funzionale. Contrariamente a quanto dedotto,ai fini della identificazione il pericolo di reiterazione venivalegittimamente valutato il contesto relazionale n el quale il ricorrente era inserito.

Tenuto conto che il pericolo di reiterazione si riferisce non alla possibilità di consumare i “medesimi” reati , ma anche reati semplicemente “ analoghi ” - e quindi anche reati non identici ma simili a quello per il quale si procede - , deve ritenersi che la motivazione in ordine alla possibile consumazione di ulteriori reati contro il patrimonio (ipoteticamente agiti anche mediante azioni violente considerato il contesto ambientale nel quale il ricorrente risultava inserito) sia verosimile : si tratta di una valutazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede né tantomeno ad alcuna rivalutazione: 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in eurotremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 1 4 maggio 2025 Il Consigl