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Sentenza — n. 26354/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific mandate to appeal filed at the time of appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney lacked a specific mandate to appeal at the time the appeal was filed. Although the mandate and domicile selection were submitted later, the Court held that these documents must be deposited simultaneously with the appeal to demonstrate an indefeasible will to contest the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; The specific mandate to appeal and the election of domicile must be deposited simultaneously with the appeal act; subsequent submission renders the appeal inadmissible regardless of whether the appeal period has expired.

Parole chiave

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specific mandate to appeal election of domicile inadmissible appeal imputato assente simultaneous deposit requirement procedura di annullamento legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Art. 611 c.p.p.
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
art. 611 c.p
ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De Renzis
Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan
pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan, Rv.
Sez. 2, n. 13808 del 24/10/2024, De Felice
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE ALDO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 05/12/1961 avverso l'ordinanza del 07/03/2025 della CQRTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. GAETANO LAGHI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. SIMONA CICCARELLI. ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

RITENUTO IN FATTO

1. Di Pasquale Aldo, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Ancona del 7/03/2025, con la quale, sul rilievo della mancata allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello. La difesa affida il ricorso ad un unico motivo con cui denuncia la violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Al riguardo, evidenzia come la nomina del difensore di fiducia ai fini dell'impugnazione con l'elezione di domicilio fosse intervenuta prima della decisione della Corte di appello e, dunque, fosse assicurata la certa individuazione del luogo in cui reperire l'imputato ai fini della notificazione, tanto che ivi gli era stata notificata l'ordinanza impugnata.

2. Con requisitoria del 26 maggio 2025, il P.G. presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dall'esame degli atti del fascicolo a cui il Collegio può accedere trattandosi di questione processuale, risulta che il difensore d'ufficio 'dell'imputato (libero assente nel corso del giudizio di primo grado), al momento della proposizione dell'appello (il 15 novembre 2023), non era munito di specifico mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, essendo intervenuto sia il mandato che l'elezione di domicilio soltanto successivamente (il 19 aprile 2024). In tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, la Corte di legittimità ha affermato: - che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen., deve essere depositata contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la sua successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, De Renzis, Rv. 286634 - 01); - che lo specifico mandato previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen, deve essere depositato contestualmente all'atto di appello, sicché la sua successiva allegazione determina l'inammissibilità del gravame, anche nel caso in cui il termine per impugnare non sia ancora decorso (Sez. 2, n. 20318 del 18/04/2024, Hassan, Rv. 286423 - 01).Nel caso in esame, allorché il mandato con l'elezione di domicilio è stato depositato era già spirato il termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Peraltro, non confacente si rivela il richiamo contenuto nel ricorso al principio di diritto espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. n. 287855 - 01, in quanto l'atto di appello non contiene alcun richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, essendo l'impugnazione, per come sopra evidenziato, stata presentata in assenza di specifico mandato ad impugnare.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplifi