Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26346/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as improper opposition; execution judge ruled against restitution due to lack of valid donation form.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26346/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Carmine Truppa and the Foundation Italia Impresa e Futuro against an execution order denying restitution of seized funds. The execution judge rejected the claim because the foundation was deemed fictitious and failed to prove the lawful origin of the money, which was alleged to be a large donation lacking the required public deed form under civil code articles 782 and 783. The Court held that the appeal was procedurally improper, classifying it as an opposition rather than a cassation appeal, and ordered the case to be transmitted back to the execution judge for further proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.; Art. 666 cod. proc. pen.: An appeal against an execution order issued without formalities under Art. 676 cod. proc. pen. must be reclassified as an opposition, and the case transmitted to the execution judge, regardless of the party's designation of the remedy.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order restitution of seized funds procedural reclassification opposition vs cassation donation form requirements fictitious foundation conservation of acts appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676 cod. proc. pen.
Art. 667 comma 4 cod. proc. pen.
emettendo l'ordinanza impugnata, avverso la quale, a norma dello stesso art. 667, comma 4, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
Soltanto avverso l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi del quinto comma di tale norma.
Art. 782 cod. civ.
Il ricorrente assume trattarsi di somme ricevute attraverso bonifici di importo contenuto, qualificabili come donazioni indirette, ed invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall'art. 782 cod.
Art. 783 cod. civ.
art. 782 cod. civ
Il ricorrente assume trattarsi di somme ricevute attraverso bonifici di importo contenuto, qualificabili come donazioni indirette, ed invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall'art. 782 cod. civ.
art. 666 cod. proc. pen
Soltanto avverso l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi del quinto comma di tale norma.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 - 01
pen., pertanto, deve essere riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 - 01; cfr.
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01
anche Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01 che, in motivazione, ha precisato che l'erroneo "nomen iuris" attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUPPA CARMINE, in proprio e quale leg. rappr. p.t. ASSOCIAZIONE FONDAZIONE ITALIA IMPRESA FUTURO, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 29/06/1971 avverso l'ordinanza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di PORDENONEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale LUCIA ODELLO che, con requisitoria del 19/03/2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'Associazione Fondazione Italia Impresa e Futuro, in persona del legale rappresentante pro tempore Truppa Carmine, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pordenone che in data 17/01/2025, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione della complessiva somma di euro 252.736,93, già sottoposta a sequestro preventivo, poi dichiarato inefficace con sentenza del 19/07/2024, irrevocabile il 07/09/2024 che, nell'assolvere gli imputati dal reato ascrittogli ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ne ordinava la "restituzione .... a chi dimostrerà di averne diritto, persona/e diversa/e dai suddetti imputati".

Il giudice dell'esecuzione, infatti, rilevava che la sentenza aveva accertato la natura fittizia e strumentale della Fondazione, che non aveva dimostrato la provenienza lecita e legittima della somma in sequestro, asseritamente fonte di donazione nulla ex artt. 782 e 783 cod. civ., in quanto di valore non modico ed effettuata nel difetto della forma di atto pubblico richiesta ad substantiam, sicché non poteva riconoscersi il diritto del Truppa alla restituzione, nemmeno per il tramite apparente della Fondazione.

2. Il ricorso è stato affidato a tre motivi di impugnazione: 2.1. Vizio di motivazione in ordine al diniego di restituzione della somma all'Associazione Fondazione Italia Impresa e Futuro, della quale il Truppa è legale rappresentante. Assume il ricorrente di aver dimostrato nell'unico modo possibile la provenienza lecita della somma in sequestro, producendo dei bonifici e dei versamenti, da parte di anonimi donatori. Si assume che il giudice ha fondato il suo convincimento sull'omessa valutazione di una prova decisiva, costituita dalle distinte di versamento allegate all'istanza di restituzione, sulle quali il Tribunale ha omesso di pronunciarsi. 2.2.

Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alle forme richieste per le donazioni dedotte dal ricorrente, ad avviso del Tribunale di Pordenone nulle per il difetto della forma di atto pubblico richiesto dagli artt. 782 e 783 cod. civ., in quanto di valore non modico. Il ricorrente assume trattarsi di somme ricevute attraverso bonifici di importo contenuto, qualificabili come donazioni indirette, ed invoca la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui la liberalità realizzata con negozio diverso da quello tipico previsto dall'art. 782 cod. civ. non necessita della forma dell'atto pubblico per la sua validità, essendo sufficiente che vengano rispettate le forme richieste dal legislatore per il diverso negozio tipico utilizzato 2.3.

Violazione delle norme disciplinanti il giudicato e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo del giudicato penale che si sarebbe formato sulla sentenza assolutoria per rigettare la richiesta di restituzione: assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un giudicato penale idoneo a precludere l'esame delle argomentazioni difensive volte ad ottenere la restituzione della somma non più in sequestro, con motivazione illogica laddove ha ritenuto che tale restituzione possa essere preclusa, appunto, da una sentenza di assoluzione.

3. Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza impugnata va riqualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente. Sull'istanza di restituzione della somma in sequestro avanzata dal Truppa, infatti, il giudice dell'esecuzione ha provveduto senza formalità ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. emettendo l'ordinanza impugnata, avverso la quale, a norma dello stesso art. 667, comma 4, cod. proc. pen., "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art. 666".

Soltanto avverso l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 666 cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi del quinto comma di tale norma. Il ricorso proposto avverso l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione sull'istanza di restituzione, a norma degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, deve essere riqualificato come opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric, Rv. 284403 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 - 01 che, in motivazione, ha precisato che l'erroneo "nomen iuris" attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità di avere una seconda pronuncia di merito sulle dedotte doglianze).

P. Q. M. Riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone, quale giudice dell'esecuzione, per l'ul