Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding conflicting acquittals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness, rejecting the claim that a prior acquittal barred the current conviction. The appellant argued that an irrevocable acquittal of her co-defendant for lack of subjective intent should have precluded her conviction under the same facts. The court ruled that the principle of criminal preclusion does not apply to autonomous judgments and that the lower court properly distinguished the co-defendant's role as a mere accomplice rather than a joint offender.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 238-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The principle of criminal preclusion does not apply to autonomous judgments regarding the same factual scenario, allowing different legal evaluations provided the judge explicitly justifies the divergence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Ferraro Elena nata a Cassano à,110 Ionio il 28/12/1986, rappresentata e difesa dall'avv. Rosetta Vago, di fiducia avverso la sentenza emessa in data 04/02/2025 dalla Corte di appello di Catanzaro, seconda sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che non è stata avanzata richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell'art. 611, commi 1-bis e 1-ter, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; lette le conclusioni scritte depositate in data 29/04/2025 dal Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, con le quali è stata chiesta declaratoria di inammissibilità del ricorso; preso atto che il difensore della ricorrente, avv. Rosetta Vago, difensore del ricorrente, non ha presentato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia in data 09/11/2022 emessa dal Tribunale di Castrovillari con la quale Elena Ferraro era stata assolta dal reato di ricettazione, contestato in concorso con Iannicelli Marco, per particolare tenuità del fatto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, e 238-bis del codice di rito. Rileva la difesa ricorrente che la sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. (confermata dalla Corte di appello) è in contrasto con la pronuncia irrevocabile emessa in data 24/03/2022 dal Tribunale di Castrovillari che, sulla scorta del medesimo materiale probatorio, aveva assolto il coimputato Marco Iannicelli in relazione allo stesso fatto per assenza di prova in punto di elemento soggettivo del reato. L'esistenza di tale giudicato, in difetto di nuovi elementi istruttori, era un dato da cui i giudici di merito non potevano prescindere e al quale andava attribuita rilevanza decisiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'unico motivo di ricorso proposto è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. La Corte di appello ha osservato che il giudice di primo grado aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputata per il delitto di ricettazione, pur escludendone la punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., all'esito di una differente valutazione giuridica del medesimo fatto giudicato da altro decidente nei confronti del coimputato Marco Iannicelli con sentenza irrevocabile che era stata acquisita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.; ha confermato tale epilogo decisorio in quanto gli elementi probatori erano concludenti nel senso della configurabilità del reato in capo all'imputata, la quale non aveva in alcun modo giustificato il possesso dello strumento musicale di provenienza furtiva trovato presso l'abitazione ove ella viveva unitamente a Iannicelli all'esito di perquisizione eseguita, di iniziativa, dalla polizia giudiziaria per la ricerca di armi e munizioni.
Il Collegio di merito ha fatto buon governo del consolidato orientamento di legittimità, che si condivide, secondo cui, nell'ipotesi di autonomi giudizi relativi ad un medesimo fatto storico, non trova applicazione il principio della pregiudizialità penale, dovendo, comunque, il giudice del diverso procedimento a motivare espressamente (proprio come avvenuto nel caso di specie) circa le ragioni per le quali sia pervenuto a diverse conclusioni rispetto al giudizio già definito in precedenza, la cui decisione è elemento da valutare ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 18343 del 21/12/2016, Biallo, Rv. 270658-01; si vedano anche, Sez. 5, n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207-01 e Sez. 3 n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278- 01, secondo cui, anche nell'ipotesi in cui le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. riguardano una pre-condizione del giudizio in corso, come nel caso della esistenza di una associazione per delinquere, il giudice può pervenire ad una differente valutazione giuridica del medesimo fatto storico, pur dovendo giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito).
Nel caso di specie, la pronuncia assolutoria emessa nei confronti dell'imputata non rappresentava neppure una pre-condizione del giudizio a carico dell'odierna ricorrente atteso che il coimputato Ianniccelli, in tesi accusatoria, era mero concorrente della Ferraro e non già compartecipe di un sodalizio e che nel processo a carico di quest'ultimo non era stata esclusa la sussistenza del fatto storico giudicato, bensì solo la sua responsabilità.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore