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Ordinanza — n. 26174/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of standing and failure to use a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26174/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant, lacking legal standing, attempted to file the petition personally rather than through a qualified defense attorney. The lower court had convicted the defendant of aggravated property damage, but the procedural defect prevented the appeal from reaching the highest court. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a defense attorney registered in the cassationists' roll; a personal filing by the defendant renders the appeal inadmissible, resulting in liability for procedural costs.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of standing qualified defense attorney personal filing defect procedural costs liability motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 129 cod.proc.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod.proc.pen..
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3BELI ATEMI nato in Tunisia il 21/5/1984 avverso la sentenza resa il 3/2/2025 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Urbino del 24/1/2023 che ha dichiarato la responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di danneggiamento aggravato. Propone ricorso per cassazione l'imputato con atto personale, deducendo violazione di legge per l'omessa motivazione in ordine all'art. 129 cod.proc.pen.. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta da soggetto non legittimato.

Ed infatti l'impugnazione dinanzi a questa Corte deve essere sottoscritta da un difensore iscritto all'albo dei cassazionisti e non può essere presentata personalmente dall'imputato, come nel caso in esame. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de