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Ordinanza — n. 26173/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning in plea bargain cases where parties waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible for lack of reasoning. The appellants, convicted under a plea agreement, argued the appellate court failed to justify the sentence reduction. The court ruled that when parties agree on a plea, they cannot later claim lack of reasoning regarding waived grounds.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: In plea bargain proceedings, parties cannot raise lack of reasoning or other issues regarding waived grounds in cassation appeals.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Appeal Lack of Reasoning Waived Grounds Inadmissible Appeal Sentencing Reduction Parties Agreement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n.
Art. 610 c.p.p.
Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 599 c.p.p.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n.
Law n. 103 del 2017
Decreto legge n. 92 del 2008
599, comma 4, c.p.p., e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art.
art. 648 bis c.p
Con sentenza in data 22/01/2025, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., su accordo delle parti ex art.
art. 599 bis c.p
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n.
art. 129 c.p
art. 599 c.p
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini
(tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.
Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, Camassa
Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023
Da ultimo questa Corte ha ribadito che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati"( Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cerullo Luigi nato a Mugnano di Npaoli il 03/11/1972 Cerullo Gennaro nato a Napoli il 15/12/1991 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza in data 22/01/2025, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva per Cerullo Luigi, e applicata la diminuente per il rito, rideterminava la pena per Cerullo Luigi in anni due, mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa e per Cerullo Gennaro in anni due di reclusione ed euro seicento di multa.

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, lamentando la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione. Il motivo proposto è non consentito ed i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, c.p.p., e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). Da ultimo questa Corte ha ribadito che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati"( Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628). Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , il 13/06/2025 Il consigliere estensore