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Ordinanza — n. 26156/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed for improper grounds regarding party consent and judicial pronouncement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26156/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a settlement sentence based on violations of procedural articles and alleged lack of justification for acquittal. The court ruled that appeals against settlement sentences must specifically address the formation of party will, prosecutor consent, and deviations from the agreed terms, none of which were raised here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for defects in party consent, prosecutor agreement, or judicial deviation from the agreement, not for general procedural violations.

Parole chiave

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settlement sentence appeal party consent requirements procedural inadmissibility cassation grounds judicial settlement deviation udienza dibattimentale rinvio del dibattimento rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 546 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Colasuonno Giuseppe nato aGrumo Appula il 25/05/1978 avverso la sentenza del25/09/2023 della Corte di A ppello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” RITENUTO IN FATTOe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuseppe Colasuonno , a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 25/09/2023con cui la Corte di appello di Bari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 , mesi 8 di reclusioneed euro 2.8 00,00 di multa in relazione a i reati di cui al capo di imputazione.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unicodi impugnazione, violazione degli artt. 12 9 e 546 cod. proc. pen.nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Giovanna Verga