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Ordinanza — n. 26154/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges a plea bargain sentence via improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the appellate court's sentence for money laundering based on alleged flaws in the sentencing rationale. The court ruled that appeals against plea bargain sentences must strictly address the formation of the party's will, public prosecutor's consent, or deviations from the agreed terms, none of which were raised here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences resulting from a plea bargain are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or deviations from the agreement, not for general sentencing errors.

Parole chiave

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plea bargain appeal cassation inadmissibility sentencing rationale money laundering penalty procedural defect rinvio del dibattimento vizio di procedura udienza dibattimentale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Vicenzo Francesco nato ad Andriail 15/03/1962 avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di Appello diBari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” RITENUTO IN FATTOe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Di Vicenzo, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 23/10/2023con cui la Corte di appello diBari ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 , mesi 3, giorni 20 di reclusione ed euro 5.0 00,00 di multa in relazione al reato di riciclaggio.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, carenza , contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Giovanna Ve