Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 26153/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds regarding a plea bargain sentence. The court ruled the appeal was filed for reasons not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Dmytro Samonov against the Rome Court of Appeal's sentence was declared inadmissible. Samonov argued for a retrial based on factual distortion and logical flaws in the court's reasoning regarding his criminal liability. The court rejected this because the appeal was lodged for reasons other than those permitted by law, specifically failing to address the formation of the parties' will or the prosecutor's consent to the plea agreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentence issued pursuant to a plea agreement is admissible only if it challenges the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the divergence between the agreement and the final ruling; appeals based on general factual or logical errors are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility plea bargain procedure criminal conciliation agreement improper grounds appeal procedural law Italy rinvio del dibattimento mancata comparizione all'udienza procedura orale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004
Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020
226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Samonov Dmytronato in Ucraina il 10/01/1985 avverso la sentenza del 11/11/2024della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” RITENUTO IN FATTOe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DmytroSamonov, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 11/11/2024 con cui la Corte di a ppello di Romaha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 2 , mesi 8 di reclusione ed euro 8 00,00 di multa in relazione ai reati di rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. 2.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, travisamento dei fatti, carenzae manifesta illogicità della motivazione in ordine all ’affermazione della penale responsabilità per i reati di cui al capo di imputazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazione ha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01).

4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Giovanna Verga