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Ordinanza — n. 26152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic nature and lack of specific grounds under Italian criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and lacked specific grounds for review. The appellant argued violations of procedural articles regarding sentencing motivation, but the court found these claims incompatible with the special procedure where parties agree on the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133, 133-bis, 448 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to establish a critical link between the alleged defects and the contested judgment, as such generic denunciations are incompatible with the special procedure for agreed sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds agreed sentencing procedural costs criminal procedure code lack of motivation special procedure accertamento dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
Art. 133 cod. proc. pen.
Art. 133-bis cod. proc. pen.
Art. 448 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto
Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino
191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv.
Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari
202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv.214637).
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BerishaArdit nato in Kosovo il 10/02/2000 (CUI: 05KQPQ5) avverso la sentenza del 26/02/2025del Tribunale di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo. RITENUTO IN FATTOe

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ardit Berisha, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui, in data 26 febbraio 2025, il Tribunale di Verona ha applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 1, mesi 6di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al reato diricettazione.

2. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione,violazione degli artt. 133, 133-bis e 448 cod. proc. pen. e carenza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto assolutamente generico e aspecifico; l’invocato difetto di motivazione non è, infatti, immediatamente evincibile dal tenore del ricorso in quanto il ricorrente si è limitato alla mera declinazione di argomentazioni apodittiche prive di un nesso critico con la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità tale generica denuncia di vizi poiché essa risulta incompatibile con le caratteristiche del rito speciale (con riguardo alla impossibilità per il giudice di sostituirsi alla determinazione delle parti), sicché è inammissibile la denuncia di presunti errori valutativi che non risultano palesi dal provvedimento impugnato.

4. Peraltro il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati, dall'altro motivatamente ritenendo la congruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, Rv.214637).

5. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Giova