Ordinanza — n. 26151/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANIKOLIC Dragoljub nato in Serbia il 31/05/1956 2) NIKOLIC Zora nata in Serbia il 20/09/1957 3) NIKOLIC Novica nato in Serbia il 17/01/1975 4) NIKOLIC Miroslav nato in Serbia l’08/03/1983 5) RADULOVIC Veselinka nata a Torino il 05/05/1975 avverso la sentenza dell’11/12/2024della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” RITENUTO IN FATTOe
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 26151/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 1.NIKOLIC Dragoljub, NIKOLIC Zora, NIKOLIC Novica, NIKOLIC Miroslav e RADULOVIC Veselinka, a mezzo del loro difensore, propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 11/12/2024con cui la Corte di appello di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, le pene indicate in dispositivo n relazione ai reati di ricettazione rispettivamente contestati.
Parole chiave
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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) NIKOLIC Dragoljub nato in Serbia il 31/05/1956 2) NIKOLIC Zora nata in Serbia il 20/09/1957 3) NIKOLIC Novica nato in Serbia il 17/01/1975 4) NIKOLIC Miroslav nato in Serbia l’08/03/1983 5) RADULOVIC Veselinka nata a Torino il 05/05/1975 avverso la sentenza dell’11/12/2024della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano” RITENUTO IN FATTOe
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NIKOLIC Dragoljub, NIKOLIC Zora, NIKOLIC Novica, NIKOLIC Miroslav e RADULOVIC Veselinka, a mezzo del loro difensore, propon gono ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in data 11/12/2024con cui la Corte di appello di Roma ha applicato, su concorde richiesta delle parti, le pene indicate in dispositivo n relazione ai reati di ricettazione rispettivamente contestati.
2. I ricorrentilamentano, con l’unico di impugnazione, violazione degli artt. 12 9 e 546 cod. proc. pen.nonché carenza della motivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronuncia di sentenza di proscioglimento.
3. I ricors i sono inammissibile perché propost i per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Questa Corte di cassazioneha avuto più volte modo di rilevare che il ricorso avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo qualoravengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto a quanto concordato, motivi non riscontrabilinel caso di specie. Nel concordato in appello , infatti, le parti esercitano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato -salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 –01).
4. All’inammissibilità dei ricors i consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrent i al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricors i e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13 maggio2025 Il Consigliere estensore La Presidente Emanuele Cersosimo Giovanna