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Ordinanza — n. 26044/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain, ruling no appeal waiver covers new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds during the second-instance plea bargain procedure. Although the appellant initially requested the exclusion of an aggravating circumstance and a lighter sentence, they subsequently accepted a negotiated penalty without raising objections to these points. The court held that the waiver of appeal grounds precluded the introduction of new arguments regarding acquittal or qualification errors.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In plea bargaining at the second instance, a waiver of appeal grounds precludes the introduction of new arguments regarding acquittal or qualification errors.

Parole chiave

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plea bargaining appeal waiver of grounds cassation inadmissibility second instance procedure aggravating circumstance motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
e omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 61 c.p.
Assumeva, inoltre, che la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione in relazione alla corretta qualificazione delle condotte contestate e in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n.
Law 103/2017
Art. 136 Cost.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 24 settembre 2024 la Corte d'Appello di Bologna applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Giunto Amilcare la pena concordata in relazione ai reati di truffa aggravata ascrittigli.
art. 129 cod. proc. pen
e omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
in tal senso Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTO AMILCARE nato a NAPOLI il 26/10/1999 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; si dà atto che il presente procedimento viene trattato DE PLANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 24 settembre 2024 la Corte d'Appello di Bologna applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Giunto Amilcare la pena concordata in relazione ai reati di truffa aggravata ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e omessa motivazione in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti per il pronunciamento di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Assumeva, inoltre, che la Corte d'Appello non aveva reso alcuna motivazione in relazione alla corretta qualificazione delle condotte contestate e in relazione alla sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (v. in tal senso Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01).

Nel caso di specie l'imputato aveva proposto appello chiedendo l'esclusione dell'aggravante contestata e l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite, motivi che sono stati fatti oggetto di rinuncia contestualmente alla richiesta di definizione del processo mediante concordato in appello su una pena determinata che è stata applicata dalla Corte negli esatti termini richiesti.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

—..1 cc a < Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle _igrks-: ...iz tu Luewi o= z spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle z CnI G1 0 C.0 Cl. ammende. = z Così deciso il 16/04/2024 O 115 LO i- Il Consigliere estensore La