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Ordinanza — n. 25993/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court suspends final conviction execution due to erroneous notice to wrong lawyer causing defense violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25993/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted an urgent request to suspend the execution of a final criminal conviction against Domingo Francesco. The applicant argued that the court hearing notice was erroneously sent to a different lawyer, preventing his appointed defense counsel from participating and violating his right to defense. The court found this factual error constituted an absolute nullity and created exceptional gravity regarding the applicant's liberty, as his release date would shift from July to March 2027 without the suspension.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 178 lett. c), 179 comma 1, cod. proc. pen.: The suspension of execution is warranted when a factual error in notifying the court hearing to the wrong defense counsel causes absolute nullity and exceptional gravity to the defendant's liberty.

Parole chiave

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suspension of execution erroneous notification right to defense absolute nullity exceptional gravity final conviction procedural error inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Antonino Vallone del foro di Trapani difensore di fiducia e procuratore speciale di Francesco Domingo, detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, nell'ambito del ricorso straordinario, chiedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n.
Art. 178 lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179 comma 1, cod. proc. pen.
Art. 626, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 2914 del 22/09/2023
Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino
Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo
anche, Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv.
Sez. 3, n. 33323 del 30/03/2017, Di Nardo
Sez. 3, n. 33323 del 30/03/2017, Di Nardo, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni
245916-01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Domingo Francesco nato ad Alcamo 1'11/05/1983 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte di cassazione; udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione; procedimento trattato "de plano".

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'Avv. Antonino Vallone del foro di Trapani difensore di fiducia e procuratore speciale di Francesco Domingo, detenuto presso la Casa circondariale di Reggio Calabria, nell'ambito del ricorso straordinario, chiedeva ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. la sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass. pronunciata dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione, che aveva deciso in data 10 aprile 2025. Si deduceva che i decreti di fissazione dell'udienza erano stati erroneamente notificati all'avvocato "Antonio Vallone del Foro di Torino" e non all'Avv.

Antonino Vallone del Foro di Trapani, difensore di fiducia del Domingo, ritualmente nominato dall'imputato, come unico difensore, in data 03/09/2024. Tale errore aveva impedito l'attuazione del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa. Si allegava inoltre che l'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in data 15 maggio 2025, aveva emesso nei confronti del Domingo un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (n. siep 51/25) con il quale, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, rideterminava il fine pena individuandone la scadenza il 30 marzo 2027.

Tuttavia, se dal provvedimento di cumulo fosse stata esclusa la sanzione irrogata nel procedimento concluso con la sentenza impugnata (anni uno e mesi otto di reclusione), il Domingo sarebbe stato rimesso in libertà il 30 luglio 2025. Si chiedeva pertanto di disporre la sospensione degli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass.2. Veniva fissata l'odierna udienza per la trattazione dell'istanza urgente di sospensione e la successiva udienza del 07/10/2025 per la decisione di merito.

3. L'istanza di sospensione deve essere accolta. 3.1. In via preliminare il Collegio rileva che il codice di rito prevede un incidente de libertate, nell'ambito del quale disporre, se del caso, la sospensione dell'esecuzione della pena (fisiologica conseguenza della definitività della sentenza di condanna), solo nei casi di «eccezionale gravità» (art. 625-bis, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen.), all'esito di una delibazione sommaria, innanzitutto, del fumus boni iuris della domanda principale e, successivamente, del pregiudizio irreversibile, discendente dall'impossibilità di restitutio in integrum a seguito di un eventuale accoglimento del ricorso.

La gravità eccezionale posta a fondamento dell'istanza, non potendo preludere ad un'inammissibile anticipazione del giudizio, deve qualificarsi come «una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza già in base a valutazione sommaria, allo stato degli atti» (Sez. 5, ord. n. 2914 del 22/09/2023, dep. 2024, Garbin, Rv. 285783-01; Sez. 4, ord. n. 21907 del 21/02/2017, Petullà, Rv. 270097-01; Sez. 1, n. 33533 del 07/07/2010, Esti, Rv. 247976-01). 3.2. Tanto premesso il Collegio riafferma che, secondo la costante giurisprudenza della Cassazione, è deducibile con il ricorso straordinario, quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, De Martino, Rv. 279493-01; v. anche, Sez. 5, n. 40275 del 16/05/2014, Raimo, Rv. 262548-01;

Sez. 3, n. 33323 del 30/03/2017, Di Nardo, non mass.; Sez. 3, n. 5039 del 20/01/2010, Sidibe, Rv. 245916-01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569-01). 3.3. Nel caso in esame, l'avviso di fissazione dell'udienza tenutasi il 10 aprile 2025 di fronte alla Sesta sezione penale della Corte di cassazione risulta essere stato notificato all'Avv. Antonio Vallone del Foro di Torino e non al difensore di fiducia di Francesco Domingo, Avv. Antonino Vallone del Foro di Trapani, unico difensore dell'imputato validamente nominato dall'imputato: il che consente di ritenere integrato il fumus boni luris della domanda proposta con il ricorso principale essendosi in presenza, quindi, di errore di fatto che ha determinato la nullità di ordine generale a carattere assoluto di cui agli artt. 178 lett.

c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all'omessa notifica al difensore di fiducia nominato dall'imputato del decreto di fissazione udienza, circostanza che ha comportato l'assenza e la mancata partecipazione del difensore di fiducia al giudizio innanzi la Suprema Corte e la conseguente impossibilità per la parte di richiedere la trattazione del giudizio in pubblica udienza ovvero di depositare eventuali conclusioni scritte in esito all'udienza camerale. All'esito di detta udienza, la Corte di cassazione ha deciso per la inammissibilità del ricorso ed ha così prodotto il passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione inflitta al Domingo dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 maggio 2024.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, computando tale sanzione, ha individuato il termine di scadenza della pena inflitta al ricorrente nel 30 marzo 2027, laddove, esclusa dal cumulo tale ultima condanna - resa definitiva dalla sentenza impugnata con il ricorso principale, della quale in questa sede si chiede la sospensione - il "fine-pena" risulta venire a scadenza il prossimo 30 luglio 2025, data nella quale, allo stato, l'imputato deve essere rimesso in libertà. 3.4. L'errore denunciato, qui sommariamente delibato, ha determinato una situazione di eccezionale gravità, severamente incidente sullo status libertatis del ricorrente; il che impone di disporre la immediata sospensione degli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg.

Sent. Cass. nel procedimento penale n. 37518/2024 R.G. Cass. n. 1960/2022 R.G.N.R. P. Q. M. Sospende gli effetti della sentenza n. 17673/2025 Reg. Sent. Cass. nel procedimento penale n. 37518/2024 R.G. Cass. n. 1960/2022 R.G.N.R. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626