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Ordinanza — n. 25990/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because criminal appeals must be filed by lawyers, not personally by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25990/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused rather than by a qualified defense lawyer. Although the appellant argued the lower court's reasoning was flawed and the relevant criminal procedure article violated constitutional rights, the Court emphasized that personal filing is prohibited under current law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 571 and 613 of the Code of Criminal Procedure; Criminal appeals must be filed by registered defense lawyers, not personally by the accused, to ensure proper legal representation and court efficiency.

Parole chiave

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criminal appeal filing personal representation prohibition defense lawyer requirement Cassation admissibility legal representation mandate motivazione inadeguata delle censure costituzionali costituzionalità ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Ziad Adam ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 111 comma 7 della Costituzione
Art. 117 comma 1 della Costituzione
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ziad Adam ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 613 cod. proc. pen
A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost., n. 188 del 1980
Corte cost., n. 395 del 13 luglio 2000
Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia
8914/2018, cit., che richiama Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez.
Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria
Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c.
Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera
Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29).
Sez. U, n. 8914/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIAD ADAM nato il 11/12/2004 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ziad Adam ha proposto, con atto personale, ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguìto di appello proposto dal predetto avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di rapina aggravata. A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 111 comma 7 e 117 comma 1 della Costituzione.

2. Il ricorso, peraltro presentato a seguito di concordato in appello per motivi non consentiti, è inammissibile in primo luogo perché proposto personalmente dall'imputato. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, infatti, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione a sezioni unite (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Nello, Rv. 272010-01) che ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore. La stessa pronuncia ha ricordato anche come la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 188 del 1980 ha osservato che, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo - il cui art. 6, n. 3, lett.

c) prevede la possibilità di autodifesa - non può attribuirsi il significato della necessarietà della difesa personale in ogni stato e grado. In tale occasione, il giudice delle leggi ha affermato che "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori, nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia".

Il carattere "costituzionalmente imposto" del controllo di legalità dell'operato dei giudici di merito mediante il ricorso in cassazione (Corte cost., n. 395 del 13 luglio 2000) non preclude, tuttavia, la discrezionalità del legislatore ordinario nella possibilità di conformare razionalmente l'esercizio di tale garanzia e di rinvenire soluzioni, quali la esclusione della legittimazione personale alla impugnazione in sede di legittimità, volte a garantire un migliore funzionamento della Corte di cassazione ed un più agevole esercizio delle funzioni di nomofilachia alla stessa attribuite.

Analogo orientamento emerge dalla elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU, secondo cui la partecipazione e la difesa personale dell'imputato, pur costituendo principi informatori del processo penale, consentono una diversa graduazione a seconda della fase processuale. Si è affermato, pertanto, che la CEDU, pur se riconosce - nell'art. 6, par. 3, lett. c) - ad ogni imputato il diritto di «difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore» non precisa le condizioni di esercizio di tale diritto, lasciando agli Stati contraenti la scelta dei mezzi atti a permettere al loro sistema giudiziario di garantirlo (così, Sez.

U, n. 8914/2018, cit., che richiama Corte EDU, Sez. 3, 27/4/2006, Sannino c. Italia § 48; Corte EDU, Sez. 5, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, § 52 Quaranta c. Svizzera, § 29).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° apr