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Ordinanza — n. 25989/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal against penalty modification in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25989/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ruling that the appellant waived the right to challenge the penalty modification through a settlement agreement. The appellant argued the new sentence was disproportionate, but the court held that waiving objections to the first-instance penalty determination precludes any further challenge under the new procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of objections to the penalty determination in a settlement agreement constitutes a preclusive act that bars any subsequent cassation appeal regarding the modified sentence, even if raised ex officio.

Parole chiave

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waiver of appeal settlement agreement penalty modification preclusive effect cassation inadmissibility procedural waiver dispositive power riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 17/1/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino nei confronti di Mario Aurora in ordine al delitto di estorsione contestatogli, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 17/1/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino nei confronti di Mario Aurora in ordine al delitto di estorsione contestatogli, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURORA MARIO nato a CATANIA il 16/02/1999 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 17/1/2025, ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale cittadino nei confronti di Mario Aurora in ordine al delitto di estorsione contestatogli, rideterminando le pene ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in conformità alla richiesta di concordato. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflittagli.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non viene contestata l'illegalità della pena concordata, ma la sola congruità di questa, mentre la rinuncia ai motivi di ricorso avverso la determinazione, in primo grado, della pena che con il concordato in appello si viene a modificare, costituisce l'essenza stessa dell'accordo: invero, questa Corte (cfr., Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), con orientamento costante che il Collegio condivide e ribadisce, ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione.

3. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila euro in favore della cassa delle ammende. w E -3 1°A Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025 / O LA', W c0 r Il Consigliere estensore Il Presidente z,, cd = Luci