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Ordinanza — n. 25988/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the appeal judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25988/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the statutory deadline. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical regarding his identification in surveillance footage and the excessive sentence, but the appeal judgment had already become final. The court ruled that the appeal was submitted after the expiration of the sixty-day period required by law, rendering it untimely.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory period following the finality of the appealed judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible appeal statutory deadline finality of judgment procedural time limit commisurazione della pena per rapina altri reati tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
La motivazione della sentenza impugnata, emessa in data 18/07/2024, è stata regolarmente depositata in data 12/09/2024, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni indicato nella pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod.
Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., sicché il termine per proporre impugnazione, per il disposto dell'art. 585, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMO COLLINS nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 18/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Collins Orno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Parma, con sentenza del 15/12/2021, in ordine al delitto di rapina aggravata, commessa in concorso con altri giovani nordafricani ai danni della giovane persona offesa, che dapprima l'avevano accerchiata e strattonata, sotto un portico antistante la stazione ferroviaria, e poi le avevano anche strappato la borsetta ed un ciondolo che portava al collo.

A sostegno del ricorso ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà della motivazione, essendosi questa limitata ad individuare nell'Orno il soggetto raffigurato con il n. 3 nei fotogrammi estratti dalla telecamera di videosorveglianza, senza nulla argomentare in ordine alla sua posizione né all'effettiva partecipazione all'azione criminosa, emergendo dalla sentenza che, anche l'assistente di polizia giudiziaria Iuculano, intervenuto sul posto, non ha mai dichiarato di aver visto l'imputato a contatto con la persona offesa.

Assume inoltre il ricorrente che anche la pena inflitta dal primo giudice "appare eccessiva" e non motivata adeguatamente.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. La motivazione della sentenza impugnata, emessa in data 18/07/2024, è stata regolarmente depositata in data 12/09/2024, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni indicato nella pronuncia ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., sicché il termine per proporre impugnazione, per il disposto dell'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., scadeva in data 31/10/2024. Il ricorso per cassazione risulta, invece, depositato solo in data 23/11/2024, quando la sentenza era ormai divenuta irrevocabile.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. -J Z i - Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il