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Sentenza — n. 25980/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses fraud appeal on facts but allows recidiva argument due to lack of specific response.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25980/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the first appeal ground inadmissible for manifest unfoundedness regarding the fraud conviction, while allowing the second ground concerning recidiva. The defendant argued that a fake bank transfer did not constitute fraud and that the court ignored prior criminal records. The court rejected the fraud claim by confirming the malicious simulation of a payment, but annulled the sentence regarding recidiva because the appellate court failed to address the specific defense on prior convictions.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; In matters of contractual fraud, any malicious conduct capable of misleading the victim constitutes an artificio or raggiro; however, the appellate court must specifically address defenses regarding recidiva when explicitly raised, and failure to do so warrants annulment of that specific portion of the judgment.

Parole chiave

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contractual fraud malicious simulation recidiva defense appellate omission partial annulment reato economico truffa in materia di credito garanzia di locazione non pagata

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 cod.
artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002
art. 640 cod. pen
Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ANGELICA MARCO nato a ROMA il 23/04/1977 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato MORIGGI MATTEO in difesa di VITTOZZI LUDOVICA, che ha depositato conclusioni scritte alle quali si è riportato.I

RITENUTO IN FATTO

1. Marco D'Angelica ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che il 27/9/2025 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Civitavecchia in ordine al delitto di truffa aggravata ai danni della proprietaria di un immobile preso in locazione per un periodo di sei mesi asserendo di aver corrisposto il prezzo, oltre a 1000 euro in garanzia, tramite un bonifico bancario del quale ha riferito il numero, poi rivelatosi falso, così inducendo in errore la predetta circa la propria serietà contrattuale.

Ha affidato il ricorso a due motivi di impugnazione: 1.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. 640 cod. pen., e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di truffa, asserendo non potersi ritenere la sussistenza di artifici e raggiri in virtù della mera indicazione di un bonifico in realtà ìnesistente all'atto della sottoscrizione di un contratto di locazione di breve durata, trattandosi, a suo avviso, di condotta da parificarsi al versamento del prezzo pattuito mediante assegni privi di copertura, inidonea a trarre in inganno la controparte nel difetto di rassicurazioni sull'esistenza di provvista, né rileverebbero le rassicurazioni fornite in un secondo momento alla locatrice, "collocandosi queste a valle della contestata truffa contrattuale". 1.2.

Vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta, anche per omessa risposta alle deduzioni difensive in punto di recidiva, pur ritenuta equivalente alle attenuanti generiche concesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che, in tema di truffa contrattuale, integra artificio o raggiro qualsiasi condotta idonea a trarre in inganno il soggetto passivo perché posta in essere con un malizioso comportamento dell'agente idonea a creare un ragionevole affidamento sul regolare adempimento da parte dell'agente. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto della condotta ingannatoria posta in essere maliziosamente dal ricorrente, simulando l'effettuazione di un bonifico in favore della locatrice per importo corrispondente al pagamento di quattro mesi di locazione oltre al deposito cauzionale, fornendo anche a tal fine un numero di bonifico falso, ed inserendo tale numero di bonifico anche nel contratto di locazione, così conseguendo l'ingiusto profitto del godimento del bene senza pagare il canone di locazione, con corrispondente danno per la persona offesa.

Anche a voler seguire la similitudine proposta dal ricorrente con altro mezzo di mezzo di pagamento, quale l'assegno bancario, in ipotesi privo di copertura, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte di cassazione riconosce che, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura, che non costituisce - di norma - raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, concorre però ad integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410 - 01), così come nella sentenza impugnata sì è riconosciuto il malizioso comportamento dell'agente non già nel mero mancato pagamento dei canoni di locazione, bensì nella simulazione di tale pagamento con l'indicazione di un bonifico mai effettuato, perfino con l'indicazione del numero di questo, trascritto nel contratto di locazione.

2. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, in quanto, a fronte di un atto di appello che esplicitamente contestava la rilevanza dei precedenti penali ai fini della ritenuta recidiva, rilevando non potersi riconoscere nella reiterazione del reato un sintomo della maggiore pericolosità del ricorrente alla luce dei predetti precedenti, la sentenza impugnata non ha affrontato in alcun modo la questione proposta, limitandosi ad una generica valutazione di congruità della pena inflitta, alla luce della "condotta complessivamente considerata, con particolare riguardo al danno cagionato ed alla particolare spinta delittuosa dimostrata dall'imputato". La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al riconoscimento della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

3. All'inammissibilità del motivo di ricorso concernente la responsabilità del ricorrente, consegue la condanna dello stesso alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vittozzi Ludovica, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal giudice del rinvio con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento a favore dello Stato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vittozzi Ludovica ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deliberato in camera di consiglio, il 1° aprile 2025 Il Consigliere estensore Luci a Imperiali DEPOSITATO N