Cassation appeal dismissed for inadmissibility as lower court properly re-evaluated evidence on extortion attempt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to reform the acquittal and convict the defendant for attempted extortion. The lower court found that the defendant, despite claiming humanitarian motives, knowingly facilitated meetings between victims and known criminals while exploiting his criminal connections. The court rejected the defendant's argument that the appellate court improperly re-evaluated evidence, noting the new findings were logical and not a mere re-reading of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellate court has properly re-evaluated the evidence to establish facts not evident from the first instance record, provided the new findings are not illogical or contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'APICE PASQUALE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 03/10/1960 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avvocato SCHETTINO FRANCESCO in difesa di D'APICE PASQUALE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Pasquale D'Apice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe che, decidendo sull'appello del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutoria pronunciata dal Tribunale di Salerno il 27/9/2023, riconoscendo la penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine al delitto dì tentata estorsione aggravata in concorso e, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto come incontrovertibilmente provato che la famiglia Cuomo, dedita ad attività imprenditoriale dì coltivazione e commercializzazione di fiori in diverse sedi, allorquando aveva iniziato a svolgere tale attività anche nel Comune di Eboli, era rimasta vittima di estorsione da parte di ignoti, che una prima volta si erano avvicinati allo stabilimento di coltivazione dei fiori dicendo a Raffaele Cuomo di riferire al padre Patrizio che "gli amici di Eboli" lo aspettavano ad un determinato incrocio e, poi, avevano formulato la richiesta di pagamento del 2 o 3% dell'importo da loro investito nella realizzazione dell'azienda.
I Cuomo si erano allora rivolti al D'Apice, persona che svolgeva in zona la loro stessa attività e che spontaneamente in passato si era offerto di aiutarli qualora avessero avuto "problemi": lo stesso, pertanto, aveva loro procurato un incontro con gli estorsorì al quale aveva partecipato anch'egli, ma all'esito di questo i Cuomo avevano ottenuto solo una riduzione a centomila euro dell'importo richiesto ed una rateizzazione dei pagamenti. Dopo un secondo incontro con gli estorsori, però, due persone si erano presentate nuovamente in azienda consegnando a Raffaele Cuomo una bottiglia contenente benzina, invitando a berla "alla nostra salute", ed i Cuomo si erano, allora, rivolti ad altra persona ritenuta influente, Oreste D'Andrea, che aveva procurato un ulteriore incontro, chiedendo in cambio l'assunzione di sua nuora, Michela Suliman, di fatto solo formale in quanto questa non si era mai presentata al lavoro né era mai stata pagata.
La sentenza del Tribunale di Salerno - che aveva assolto anche la Suliman dal reato contestatole di estorsione consumata per non aver commesso il fatto - aveva assolto il D'Apice dalla contestazione di aver concorso nel tentativo di estorsione posto in essere da ignoti ai danni dei Cuomo sul rilievo che il predetto non aveva chiesto né ricevuto nulla in cambio del suo intervento e che non poteva ritenersi raggiunta la prova che si fosse attivato per motivi diversi dalla mera solidarietà umana e soprattutto dal fine di evitare qualunque pregiudizio al Cuomo e che fosse, invece, animato dalla volontà di favorire anche solo indirettamente gli estortori.
3. Decidendo sull'appello proposto dal pubblico ministero, la Corte territoriale ha ribaltato la sentenza assolutoria di primo grado valorizzando - in estrema sintesi - questi elementi: - il D'Apice si era proposto spontaneamente per "risolvere problemi" ed i Cuomo, sapendo che aveva "un fratello che naviga comunque nella criminalità" sì rivolsero a lui pensando potesse aiutarli; - il D'Apice aveva mostrato di sapere chi fossero gli estorsori, che allora nessuno conosceva e che egli, invece, conosceva "tramite il fratello e quindi avrebbe potuto mediare"; - il D'Apice aveva, quindi, organizzato l'incontro con gli estorsori, e "faceva capire che facevano capo al fratello".
La Corte territoriale riteneva anche dimostrato che il D'Apice non avesse agito per mera solidarietà umana nei confronti dei Cuomo sulla base di diversi elementi: questi non avevano ottenuto alcun vantaggio dall'incontro organizzato dal ricorrente con sconosciuti, al di fuori di una mera dilazione nei pagamenti e, dopo l'ultimo incontro, nell'apprendere da Patrizio Cuomo che "non avrebbe pagato nulla perché non era in grado di farlo", lo aveva anche rimproverato perché doveva evitare di "fare cose così grosse", per poi disinteressarsi dei Cuomo, anche quando questi, pochi giorni dopo avevano subìto un incendio.
4. Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico ed articolato motivo di impugnazione con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità del D'Apice a titolo di concorso nella tentata estorsione. Il ricorrente contesta che dalla motivazione della sentenza impugnata possa riconoscersi un effettivo assecondamento dell'iter criminis, da parte del D'Apice. Invero, la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di Appello ad avviso del ricorrente omette di considerare adeguatamente che: - i Cuomo erano rivolti al D'Apice di loro iniziativa, dopo che questo si era posto a disposizione per risolvere problemi con riferimento alla sua esperienza lavorativa nello stesso lavoro, svolto da anni, con banchi del mercato vicini; - non vi sarebbe evidenza che il D'Apice si sia posto al servizio degli estortori, mentre la sentenza di appello ignora del tutto il fatto che i Cuomo si siano poi rivolti al D'Andrea, nel frattempo deceduto.
In tal modo la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non avrebbe soddisfatto l'onere della motivazione rafforzata imposto al giudice di appello che intenda ribaltare la sentenza di primo grado, soprattutto se assolutoria, in quanto non si è confrontata con tutte le argomentazioni del primo giudice, giacché non avrebbe ricostruito in maniera certa:
a) né il contributo causale effettivamente offerto dal D'Apice nell'esecuzione dell'iter criminis;
b) né le modalità con cui avrebbe assunto il ruolo di indispensabile ponte tra persona offesa ed autori del fatto al fine di agevolare la condotta di questi ultimi. Tra l'altro la sentenza di primo grado aveva evidenziato che i Cuomo si erano rivolti al D'Apice per amicizia ed al D'Andrea perché influente e che il primo si era tirato indietro quando le persone offese si erano rivolte al secondo, né si comprende perché la sentenza abbia attribuito rilievo al fatto che i Cuomo non si erano rivolti al D'Apice quando avevano subìto furti di attrezzature, ma solo quando capirono di essere destinatari di richieste estorsive.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta argomentazioni che si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, la Corte territoriale ha ampiamente soddisfatto l'onere della motivazione rafforzata riconosciuto dal costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (cfr., Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638-01;
Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327-01). La Corte territoriale ha soddisfatto ampiamente tale onere, evidenziando una pluralità di elementi, non adeguatamente valorizzati dalla sentenza di primo grado, che inducevano ad escludere che l'intervento di intermediazione tra il D'Apice ed i Cuomo abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, così da poter escludere il concorso del predetto nel reato di estorsione tentata (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723-01): ha evidenziato, infatti, come sia stato lo stesso D'Apice a proporsi spontaneamente ai Cuomo per "risolvere problemi", qualora ne avessero avuto bisogno, tanto che le persone offese si erano rivolte a lui, pensando potesse aiutarli, sapendo che aveva "un fratello che naviga comunque nella criminalità", quando, appena terminati i lavori per l'esecuzione delle opere per le quali avevano ricevuto un finanziamento, ed avviata la relativa attività di produzione floreale, compresero di essere rimasti vittime di richieste estorsive.
Soprattutto, la sentenza impugnata ha evidenziato come il D'Apice avesse mostrato di sapere chi fossero gli estorsori, indicandoli come "amici del fratello" (Vincenzo D'Apice, che la sentenza ha evidenziato risultare "effettivamente pregiudicato per delitti di estrema gravità ed anche per quello di cui all'art. 416-bis cod. pen."), confermando tale conclusione con l'organizzazione di un incontro con persone sino ad allora sconosciute e successivamente organizzando anche un secondo incontro con Patrizio Cuomo, all'esito infruttuoso del quale erano seguiti i rimproveri del D'Apice e, quindi, l'apparente disinteresse di questo per i Cuomo, anche quando questi, pochi giorni dopo, avevano subìto un incendio nel vivaio, elementi tutti ritenuti convergenti nell'indicare come il ricorrente abbia agito non già per solidarietà umana, bensì con la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito dagli estorsori.
A fronte di tale percorso argomentativo, del tutto privo di illogicità evidenti, il ricorrente si limita a prospettare una mera "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 10 aprile 20