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Ordinanza — n. 25791/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging violation of law regarding tacit remission in plea bargaining.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25791/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground of violation of law regarding the tacit remission of the complaint was not permitted in plea bargaining proceedings. The defense argued that the new Art. 152 of the Penal Code requires the court to evaluate the victim's absence, but the Court held that such factual assessment is precluded at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: In plea bargaining proceedings, appeals against the sentencing judgment alleging violation of law due to the failure to verify the absence of the complainant are inadmissible, as the determination of whether the complainant appeared without justified cause is a factual matter reserved for the trial court.

Parole chiave

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plea bargaining tacit remission violation of law cassation inadmissibility procedural preclusion procedimento in contumacia assenza ingiustificata mancata comparizione all'udienza

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 448 c.p.p.
pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 c.p.p.
ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 152 c.p.
Tale soluzione, ad avviso della difesa, sarebbe imposta dalla nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020
103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv.
Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019
279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep.
S.U. n. 31668 del 2016
"Cartabia", nonché dal precedente arresto delle S.U. n. 31668 del 2016, in tema di rilevanza della mancata comparizione al processo della persona offesa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMBOLIN DAVIDE nato a MADDALONI il 09/08/2001 avverso la sentenza del 04/03/2025 del GIP TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso dell'Avv. PATRIZIA FAGIOLI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Davide Zambolin ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Torino del 04/03/2025 che ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) 5) e 6) della rubrica, previa declaratoria di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo 7), per intervenuta remissione di querela.

2. Con un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge per non avere il Gup valutato come remissione di querela tacita la mancata comparizione della p.o. in relazione all'ulteriore episodio di danneggiamento contestato al capo 6) della rubrica. Tale soluzione, ad avviso della difesa, sarebbe imposta dalla nuova formulazione dell'art. 152, comma 3, n. 1 cod. pen. scaturente dalla riforma cd. "Cartabia", nonché dal precedente arresto delle S.U. n. 31668 del 2016, in tema di rilevanza della mancata comparizione al processo della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo non è consentito in sede di legittimità. La S.C. ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla I. n. 103 del 2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 - 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 - 01). Peraltro, nel caso in esame, l'estinzione del reato che si vuole far conseguire alla remissione tacita della querela richiede pur sempre un accertamento di fatto, precluso alla Corte di cassazione, volto a stabilire se il querelante, citato come testimone, non sia comparso "senza addurre alcun giustificato motivo".

4. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.